Responsabilità del commercialista, la Cassazione amplia i confini della diligenza professionale
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Redazione Economia
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La recente ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, depositata dalla Corte di Cassazione, ha segnato un punto di svolta significativo nella definizione degli obblighi professionali gravanti sui commercialisti e, più in generale, sui consulenti tributari.
Il caso, che ha visto contrapposti un notaio e il proprio consulente fiscale, ha offerto alla Suprema Corte l'occasione per ribadire un principio destinato a fare giurisprudenza: il professionista incaricato della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi non può limitarsi a recepire passivamente i dati e i documenti forniti dal cliente, ma è tenuto a esercitare un controllo sostanziale per intercettare eventuali anomalie fiscali riconoscibili.
Questo orientamento, che amplia il perimetro della responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1176, secondo comma, del Codice civile, ha suscitato un acceso dibattito nel mondo professionale, con le principali associazioni di categoria che hanno espresso forte preoccupazione per una deriva che rischierebbe di trasformare il consulente in una sorta di garante illimitato delle scelte del contribuente.
I fatti al centro della pronuncia e il principio di diritto
La vicenda trae origine da un rapporto professionale tra un notaio e il suo commercialista, al quale era affidata la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Il notaio, avvalendosi di collaboratori esterni, aveva emesso fatture per prestazioni professionali, per poi riaddebitare i relativi costi ai propri clienti come "spese anticipate in nome e per conto", applicando così l'esclusione da Iva prevista dall'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972.
A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno contestato questa prassi, ritenendo che tali costi non potessero beneficiare dell'esclusione e dovessero invece essere considerati imponibili ai fini Iva e come compensi professionali. Il notaio, subendo le conseguenze economiche dell'accertamento, ha quindi convenuto in giudizio il proprio commercialista per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo che una vigilanza più attenta avrebbe scongiurato la contestazione.
Nei due gradi di giudizio di merito, la richiesta risarcitoria era stata respinta. I giudici avevano ritenuto che il commercialista avesse correttamente contabilizzato i dati ricevuti dal cliente, un professionista con elevate competenze giuridiche, e che non potesse essergli imputato un dovere di controllo preventivo e successivo sull'attività di fatturazione che il notaio svolgeva autonomamente.
La Cassazione, tuttavia, ha sovvertito questa impostazione, affermando che il consulente fiscale non può sottrarsi ai propri doveri di verifica nemmeno quando il cliente è un professionista qualificato. La Suprema Corte ha stabilito che la diligenza qualificata richiesta al commercialista, ex articolo 1176 del Codice civile, impone non solo la corretta elaborazione dei dati, ma anche una supervisione atta a individuare e segnalare al cliente le irregolarità fiscali che, in base alla normale competenza tecnica, sarebbero riconoscibili.
Le reazioni delle associazioni professionali e l'onere probatorio
La pronuncia della Cassazione ha immediatamente innescato un acceso dibattito e suscitato forti critiche da parte delle associazioni di categoria. ADC, UNGDCEG e AIDC hanno diffuso una nota congiunta in cui esprimono "forte preoccupazione" per l'ampliamento del perimetro di responsabilità, sottolineando che "il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta".
I presidenti delle associazioni hanno ribadito che l'incarico professionale resta un'obbligazione di mezzi e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente, chiedendo pertanto un intervento chiarificatore che definisca in modo equilibrato i confini della responsabilità, distinguendo tra errori imputabili al consulente e quelli derivanti da scelte autonome del contribuente.
A completare il quadro, si inserisce la recente sentenza del Tribunale di Palermo n. 4111 del 18 giugno 2026, la quale, pur non affrontando il tema dei controlli sostanziali, ha ribadito un principio processuale di fondamentale importanza per la gestione del contenzioso civile.
Secondo il giudice palermitano, il cliente che intenda ottenere il risarcimento dei danni dal proprio commercialista ha l'onere di provare tre elementi essenziali: l'esistenza e l'estensione dell'incarico professionale, la sussistenza del danno subito e, soprattutto, il nesso di causalità tra la condotta negligente o omissione del professionista e il pregiudizio economico lamentato.
Questa pronuncia, se da un lato rafforza la posizione del commercialista nel processo, dall'altro lo espone a un rischio concreto qualora venga meno ai nuovi e più stringenti obblighi di vigilanza sanciti dalla Suprema Corte.
Le ricadute operative e i nuovi confini della diligenza professionale
L'orientamento espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21061/2026 impone una profonda riflessione sugli assetti operativi degli studi professionali. Il principio secondo cui il commercialista deve esercitare un controllo sostanziale per individuare anomalie fiscali rilevabili e segnalare tempestivamente le criticità al cliente, richiede l'adozione di nuove prassi e cautele.
Tra queste, la formalizzazione scritta delle richieste di chiarimenti al cliente, la conservazione di evidenza delle consulenze rese e delle segnalazioni effettuate, nonché l'aggiornamento delle lettere di incarico per delimitare con precisione l'ambito delle verifiche affidate. La tracciabilità delle comunicazioni diventa, quindi, un elemento centrale di difesa per il professionista, che deve essere in grado di dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta, anche quando l'errore materiale o l'interpretazione fiscale errata provengono direttamente dal cliente.
La giurisprudenza di legittimità, in questo senso, sta delineando un perimetro di responsabilità che, se da un lato non arriva a imporre un controllo investigativo generalizzato, dall'altro non ammette più la passività del consulente di fronte a irregolarità palesi o a prassi fiscali quantomeno dubbie.
L'articolo 1176, comma 2, del Codice civile diventa così la pietra angolare di una diligenza professionale che si estende fino a comprendere un dovere di verifica e consulenza preventiva, volto a prevenire violazioni della normativa fiscale e a tutelare l'affidamento del cliente.
Le associazioni di categoria hanno già chiesto un chiarimento interpretativo per evitare che il commercialista diventi un "capro espiatorio" degli errori altrui, ma per il momento le recenti ordinanze della Cassazione tracciano un percorso netto verso un ampliamento degli obblighi di controllo, che gli studi professionali dovranno necessariamente recepire per gestire il nuovo e più complesso rischio di responsabilità.




