Nota 100 per il diabete, il TAR Lazio riapre la prima prescrizione ai medici di base

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Redazione Salute Redazione Salute   -   Il TAR Lazio ha stabilito che anche i medici di medicina generale possono effettuare la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici regolati dalla Nota AIFA 100. La sentenza n. 15974/2026, depositata il 12 ottobre, ha annullato gli atti regionali che impedivano ai medici di famiglia di avviare alcune terapie attraverso la piattaforma informatica WebCare, riservando questa possibilità agli specialisti.

La decisione del TAR sulle regole regionali

La controversia nasce dalle limitazioni introdotte nel Lazio per la gestione di alcuni medicinali destinati al trattamento del diabete mellito di tipo 2. Il sistema regionale WebCare consentiva ai medici di medicina generale di seguire la prosecuzione delle terapie già avviate, ma non permetteva loro di completare la procedura necessaria per la prima prescrizione di alcune categorie di farmaci compresi nella Nota AIFA 100.

I giudici amministrativi hanno chiarito che le Regioni non possono aggiungere vincoli rispetto alle condizioni stabilite dall’Agenzia italiana del farmaco. Le Note AIFA hanno efficacia nazionale e definiscono anche i soggetti autorizzati alla prescrizione dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario, mentre le amministrazioni regionali possono intervenire sull’organizzazione dei servizi e sui canali distributivi.

La sentenza ha accolto il ricorso presentato dalla FIMMG Lazio e da un medico di medicina generale contro il modello adottato dalla Regione. Secondo il TAR, la classificazione dei medicinali nel sistema di distribuzione ospedale-territorio non modifica la titolarità della funzione prescrittiva e non può diventare uno strumento per escludere i medici di famiglia dall’avvio delle cure.

Cosa cambia per i farmaci della Nota AIFA 100

La Nota AIFA 100 riguarda medicinali utilizzati nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 e disciplina le condizioni per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale. L’aggiornamento entrato in vigore il 19 luglio 2025 ha modificato alcune procedure, eliminando l’obbligo della scheda di valutazione e prescrizione per gli inibitori SGLT2 e gli inibitori DPP4.

Per gli agonisti recettoriali GLP-1 e per i doppi agonisti GIP/GLP-1 resta invece prevista la compilazione della scheda prescrittiva. La documentazione può essere gestita sia dal medico di medicina generale sia dallo specialista del Servizio sanitario nazionale, senza una priorità obbligatoria tra le due figure professionali.

Il pronunciamento interviene quindi sul rapporto tra autonomia organizzativa delle Regioni e disciplina nazionale dei medicinali. Il TAR ha ritenuto che un sistema informatico regionale non possa creare, di fatto, una limitazione che la normativa nazionale non prevede, impedendo a un medico abilitato di esercitare una competenza riconosciuta.

La posizione dei medici di famiglia dopo la sentenza

La Federazione italiana medici di medicina generale ha accolto favorevolmente la decisione, sottolineando il principio dell’applicazione uniforme delle regole AIFA sul territorio nazionale. Secondo la FIMMG, la gestione del diabete richiede continuità assistenziale e un rapporto stabile tra paziente e medico di famiglia, con il coinvolgimento dello specialista nei casi che necessitano di un approfondimento clinico.

Il sindacato ha inoltre richiamato il ruolo degli strumenti informatici regionali, che devono supportare il percorso assistenziale senza trasformarsi in barriere amministrative. La richiesta rivolta alla Regione Lazio riguarda l’adeguamento della piattaforma WebCare alle indicazioni contenute nella decisione del tribunale amministrativo.

L’aggiornamento della Nota AIFA 100 aveva già previsto che, nelle more dell’informatizzazione completa dei sistemi collegati alla Tessera sanitaria, potesse essere utilizzata anche la compilazione cartacea delle schede di valutazione e prescrizione previste dalla disciplina nazionale.

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