Agevolazioni prima casa, stretta del governo sugli italiani residenti all’estero
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Redazione Economia
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L’orizzonte delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della cosiddetta “prima casa” si fa più netto e, per certi versi, più restrittivo per quella particolare platea di contribuenti rappresentata dagli italiani che hanno scelto di vivere stabilmente fuori dai confini nazionali. La posizione espressa dal Sottosegretario all’Economia Lucia Albano, in un intervento dinanzi alla Commissione Finanze che risale allo scorso 11 marzo 2026, ha di fatto cristallizzato un principio non certo nuovo, ma che merita di essere ribadito con forza: non basta il vincolo di sangue o il semplice possesso del passaporto per poter accedere alle aliquote ridotte previste per l’acquisto di un immobile in Italia. Chi risiede all’estero, e intende comprare una casa nel Belpaese usufruendo delle agevolazioni, deve necessariamente dimostrare che il trasferimento è avvenuto per ragioni di lavoro. In assenza di questo presupposto oggettivo, nessuno sconto è dovuto.
La normativa, del resto, è piuttosto articolata e, come spesso accade in materia tributaria, il diavolo si annida nei dettagli. Se è vero, come chiarito da più parti e come ribadito dallo stesso Consiglio Notarile di Milano in un loro recente vademecum, che un cittadino italiano iscritto all’AIRE può acquistare un’abitazione con le agevolazioni, lo è altrettanto che le condizioni da rispettare sono multiple e cumulative. Innanzitutto, l’immobile deve essere situato nel Comune di nascita dell’acquirente, o in uno in cui egli abbia avuto residenza o abbia svolto attività lavorativa prima di espatriare; in secondo luogo, e questo è il punto cardine ribadito dal Sottosegretario, il trasferimento all’estero deve essere effettivamente motivato da esigenze lavorative. Non solo: è richiesto anche un requisito temporale, ovvero aver risieduto o lavorato in Italia per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, prima di andare via. Si tratta, come si vede, di paletti ben precisi che lasciano fuori chi si è trasferito per scelta di vita, per studio o per seguire il coniuge, se non rientra in queste specifiche casistiche.
Parallelamente a questo chiarimento, che tocca da vicino i nostri connazionali all’estero, la giurisprudenza di legittimità continua a delineare i confini del beneficio per chi, invece, in Italia ci vive. Con l’ordinanza numero 5016, depositata lo scorso 6 marzo 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema classico: la decadenza dalle agevolazioni in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile. E lo ha fatto fissando un principio che suona come un monito per i contribuenti, ovvero che l’impegno a riacquistare un altro immobile non è di per sé sufficiente a salvare il beneficio. Non basta, insomma, stipulare un nuovo atto di acquisto entro un anno dalla vendita del precedente; è invece indispensabile che quella nuova casa diventi effettivamente la residenza principale del proprietario, e che tale residenza venga trasferita entro il medesimo termine. La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha voluto sgombrare il campo da interpretazioni troppo elastiche, riaffermando il principio sostanziale che sta alla base della norma agevolativa: il legame effettivo e concreto tra il contribuente e l’abitazione.




