Dichiarazione Iva 2026, l’Agenzia delle Entrate rilascia le specifiche tecniche per l’invio telematico e ridisegna i controlli incrociati sulle società di comodo
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Redazione Economia
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L’undici febbraio del 2026, con il provvedimento protocollo numero 50925, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente licenziato l’architettura informatica attraverso la quale i contribuenti – e, con loro, l’intera galassia degli intermediari abilitati – dovranno veicolare i dati della dichiarazione annuale Iva; un adempimento, questo, che si riferisce al periodo d’imposta 2025 e per il quale la finestra di trasmissione, già apertasi il primo febbraio, resterà accessibile fino al trenta aprile prossimo, salvo il caso, piuttosto peculiare, di quei soggetti che, volendo evitare l’invio autonomo della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre, si troveranno costretti a rispettare un termine anticipato al due marzo, considerato che il ventotto febbraio cadrà di sabato.
L’adeguamento dei quadri dichiarativi al nuovo quadro giurisprudenziale unionale
Le specifiche ora approvate recepiscono, sul versante della struttura logica dei file, alcune modifiche sostanziali già introdotte dal precedente provvedimento direttoriale del quindici gennaio – il numero 51732 – che aveva ridisegnato i modelli Iva 2026 e Iva Base 2026; tra gli interventi di maggiore rilevanza sistematica emerge, senza dubbio, la profonda revisione del rigo VA15, il quale non si presenta più come un campo articolato per codici numerici da uno a quattro – funzionali, nella precedente versione, a distinguere la durata pluriennale della qualifica di società di comodo – ma viene ora ridotto a una semplice casella binaria, la cui barratura segnala esclusivamente la condizione di non operatività del soggetto passivo, senza più alcuna distinzione circa la sua persistenza temporale -4-5. Tale semplificazione, lungi dal rappresentare una mera operazione di alleggerimento formale, costituisce l’esplicitazione, sul piano applicativo, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza sette marzo 2024, causa C-341/22, laddove i giudici di Lussemburgo hanno sancito l’illegittimità di quelle preclusioni automatiche al diritto alla detrazione che fossero fondate esclusivamente sul mancato superamento di soglie quantitative di ricavi, imponendo invece una verifica sostanziale e non meramente presuntiva dell’effettiva esistenza di un’attività economica; alla pronuncia unionale hanno fatto seguito, nel corso del 2024 e del 2025, numerose ordinanze della Corte di Cassazione – tra le quali la numero 22249 e la numero 33725 – che ne hanno recepito l’orientamento, determinando di fatto la necessità di espungere dal modello dichiarativo qualsiasi automatismo sanzionatorio legato al test di operatività -4.
Le innovazioni nei quadri VE, VJ e VW e la rimodulazione dei crediti d’imposta
Parallelamente alla riscrittura della disciplina delle società non operative, le specifiche tecniche approvate l’undici febbraio cristallizzano anche le novità riguardanti taluni settori economici specifici, come emerge dalle modifiche apportate ai quadri VE e VJ: in entrambi è stata prevista una sezione ad hoc destinata a ospitare i dati relativi alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nel settore dei trasporti, della movimentazione merci e della logistica, per le quali il committente abbia esercitato l’opzione per il pagamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, una facoltà introdotta dalla legge numero 207 del 2024 e che trova ora una compiuta traduzione nei tracciati record dell’invio telematico -2-5. Di segno opposto, invece, l’intervento sul quadro VW, dal quale è stato rimosso il rigo VW21 – quello, per intenderci, che nelle precedenti edizioni consentiva di escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno da società risultate di comodo – un’eliminazione, anche questa, coerente con il nuovo approccio che tende a disinnescare i meccanismi di penalizzazione automatica legati alla mera qualificazione formale del soggetto -5. Sul fronte dei rimborsi, la modifica del quadro VX ha visto la scomparsa del riquadro riservato all’attestazione delle società ed enti operativi, mentre resta ferma, per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2025, la possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva senza limiti di importo, sebbene con l’avvertenza – ribadita dalle istruzioni – che per tali soggetti l’erogazione non possa avvalersi della procedura semplificata tramite agente della riscossione, rimanendo di competenza esclusiva degli uffici finanziari, i quali sono chiamati a effettuare verifiche più approfondite attesa la particolare natura della richiesta -1.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei rimborsi e la correzione delle omissioni periodiche
Se le specifiche tecniche disciplinano il come e il quando della trasmissione, è sul versante dei controlli e della gestione del rischio che si registrano gli scostamenti più significativi rispetto al passato; il direttore generale dell’Agenzia, nel corso di un’audizione parlamentare le cui risultanze sono state rese note già nei mesi finali del 2025, ha infatti illustrato l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale addestrati alla valutazione del profilo di affidabilità dei richiedenti, con la conseguenza che, per l’anno in corso, una quota consistente dei rimborsi Iva classificati a basso rischio verrà erogata in modalità interamente automatizzata, senza alcun intervento umano se non nelle ipotesi di esito negativo della procedura algoritmica, laddove invece – e qui il principio di non esclusività della decisione meccanizzata trova piena applicazione – subentra necessariamente la valutazione del funzionario -10. Resta inteso, peraltro, che la dichiarazione annuale non esaurisce in sé ogni possibile interazione con il fisco in materia di imposta sul valore aggiunto; il quadro VH, come noto, è stato ormai definitivamente configurato come modulo facoltativo e la sua compilazione ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere alla correzione, integrazione o rimozione di omissioni riguardanti le liquidazioni periodiche già trasmesse, un meccanismo, questo sì, che consente di sanare le discordanze prima che queste vengano intercettate dai sempre più capillari incroci automatizzati che l’Amministrazione finanziaria conduce incrociando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti -9.




