«Legalizza l’omicidio a mezzo cane». Un anno ai proprietari dei rottweiler che sbranarono Paolo Pasqualini

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il giudice per l’udienza preliminare di Civitavecchia, al termine di un rito abbreviato che di fatto implica lo sconto di un terzo della pena, ha inflitto un anno di reclusione — con il beneficio della sospensione condizionale — a ciascuno dei due proprietari dei tre rottweiler che l’undici febbraio del 2024, nel bosco di Macchia Grande a Manziana, aggredirono e uccisero Paolo Pasqualini, runner di trentanove anni. La medesima sentenza, depositata a due anni esatti dalla scomparsa dell’uomo, dispone anche una provvisionale immediatamente esecutiva di cinquantamila euro, somma che i familiari della vittima riceveranno a Titolo di acconto sul risarcimento del danno, destinato a essere quantificato in sede civile. L’accusa, per entrambi gli imputati — i cui nomi, Patrizio Pintus e Giovanna Minelli, erano emersi già nella fase delle indagini preliminari —, era quella di omicidio colposo, fondata su una contestazione di negligenza, imprudenza e imperizia nella custodia degli animali -5-10.

Il capo d’imputazione, come ricostruito dagli atti processuali, poggia su un elemento strutturale preciso e, secondo la pubblica accusa, dirimente: la recinzione esterna dell’abitazione dei due, quella dalla quale i tre molossi — due maschi e una femmina di oltre cinque anni, microchippati e rispondenti ai nomi di Apollo, Aria e Pintus — si erano allontanati, presentava un’apertura variamente stimata tra i venticinque e i trenta centimetri -1-4-7. Una fessura ritenuta dagli inquirenti più che sufficiente, considerata la stazza e la potenza muscolare della razza, per consentire la fuga; né, a quanto consta, si sarebbe trattato della prima volta, posto che dalle indagini sarebbe emersa una certa consuetudine degli animali a varcare quel limite, circostanza che avrebbe dovuto suggerire ai detentori l’adozione di misure correttive ben più stringenti -10. Attraverso quel varco, dunque, i tre rottweiler raggiunsero l’area boschiva limitrofa, abitualmente frequentata da sportivi e famiglie, e lì incontrarono Paolo Pasqualini, che stava svolgendo la sua consueta attività di jogging mattutina.

L’autopsia, eseguita nelle ore successive al decesso, ascrisse la morte a un’insufficienza cardiorespiratoria acuta, determinata da un duplice meccanismo asfittico ed emorragico conseguente ai morsi riportati; le ferite, concentrate in particolare agli arti superiori e al volto, lasciavano intendere che l’uomo avesse tentato, vanamente, di opporre resistenza -2-7. Un allevatore che si trovava nei paraggi, sentite le grida, intervenne nel tentativo di allontanare i cani servendosi di un bastone, riuscendo poi a mettersi in salvo a bordo del proprio mezzo agricolo -8. I soccorritori, giunti sul posto, poterono solo constatare il decesso e mettere in sicurezza gli animali, che vennero rintracciati poco dopo e affidati a un centro cinofilo di Bracciano, dove sono rimasti in custodia giudiziale per l’intero iter processuale -3.

Il dispositivo e la reazione della parte civile

La condanna a un anno, pronunciata dal gup di Civitavecchia, ha suscitato il fermo dissenso dei congiunti di Pasqualini, assistiti dall’avvocato Aldo Minghelli. Il legale, intervenuto all’indomani della lettura del dispositivo, ha riferito di una «famiglia non soddisfatta» e della particolare difficoltà, per chi esercita la professione forense, di dover spiegare ai parenti di una persona uccisa come la fattispecie dell’omicidio colposo, anche quando connotata da gravi profili di negligenza, non coincida — sul piano della qualificazione giuridica e, conseguentemente, della commisurazione della pena — con quella dell’omicidio volontario -1-6. La percezione, espressa senza giri di parole dalla sorella della vittima, Priscilla Pasqualini, è che una simile decisione «legalizzi l’omicidio a mezzo cane»; affermazione, questa, che fotografa il sentimento di frustrazione di chi, nell’arco di due anni, ha visto il procedimento concludersi con una sanzione che il pubblico dibattito ha subito etichettato come irrisoria rispetto al bene giuridico della vita -2.

Il difensore degli imputati, l’avvocato Giancarlo Ascanio, pur prendendo atto della pronuncia, ha precisato come il giudice abbia ritenuto insussistenti le ipotesi più gravi che la procura aveva inizialmente vagliato — tra cui la presunta esistenza di un allevamento abusivo o l’addestramento specifico dei cani all’aggressione — e come sia stata comunque esclusa la volontarietà dell’evento, ribadendo la natura meramente colposa della condotta -7. Una linea difensiva, quella patrocinata da Ascanio, che non ha evidentemente scalfito l’impianto accusatorio per ciò che attiene alla violazione delle norme sulla custodia, ma che è valsa a scongiurare l’applicazione di circostanze aggravanti o la riqualificazione del reato in termini più sfavorevoli agli imputati.

Il quadro normativo e il contesto mancante

L’intera vicenda giudiziaria si è consumata in un arco temporale che ha visto, nel frattempo, l’entrata in vigore della cosiddetta legge Brambilla, provvedimento entrato in vigore nel luglio del 2025 e considerato, perlomeno nelle intenzioni del legislatore, una delle discipline più avanzate in Europa per la tutela degli animali, i quali hanno cessato di essere giuridicamente qualificati alla stregua di mere «cose» per acquisire lo status di esseri senzienti -9. Tuttavia i fatti per cui si procede essendo antecedenti all’operatività della nuova normativa, l’impianto sanzionatorio è rimasto ancorato al quadro previgente, nel quale la fattispecie di omicidio colposo connessa all’omessa custodia di animali — per quanto giudizialmente riconosciuta — non prevedeva, nella prassi applicativa, pene edittali particolarmente elevate, soprattutto allorquando il procedimento si svolga con rito alternativo.

La circostanza ha inevitabilmente alimentato il dibattito sulla necessità di percorsi formativi obbligatori per i detentori di razze tradizionalmente classificate come potenzialmente pericolose. In passato un’ordinanza ministeriale aveva introdotto un elenco di cani per i quali era richiesto un «patentino»; l’elenco, poi soppresso anche a seguito delle rimostranze di numerosi esperti del settore, che ne contestavano l’approssimazione scientifica, era tornato d’attualità in alcune esperienze locali — come quella del comune di Milano — senza però tradursi, fino a questo momento, in una previsione normativa di carattere nazionale avente efficacia erga omnes -3.

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