Nuovi criteri di residenza fiscale per le società e gli enti
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Redazione Economia
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La recente circolare n. 15 di Assonime, pubblicata il 30 luglio, ha chiarito le novità normative introdotte dalla legge delega che ha modificato il concetto di residenza delle società e degli enti. Il decreto legislativo n. 209/2023 ha infatti ridefinito i criteri di residenza fiscale, introducendo la "sede di direzione effettiva" e la "gestione ordinaria" come nuovi parametri, accanto alla sede legale.
La sede di direzione effettiva
Il nuovo comma 3 dell'articolo 73 del TUIR sostituisce i precedenti criteri di "sede dell'amministrazione" e "oggetto principale" con la "sede di direzione effettiva". Questo cambiamento mira a chiarire meglio dove si svolgono le attività di gestione e controllo delle società, allineandosi con le prassi internazionali.
La gestione ordinaria
Accanto alla sede di direzione effettiva, il decreto introduce il concetto di "gestione ordinaria". Questo criterio si riferisce al luogo in cui si svolgono le attività quotidiane e operative delle società, fornendo un ulteriore elemento di certezza giuridica per determinare la residenza fiscale.
Il domicilio fiscale
L'articolo 2, comma 2, del TUIR, nella sua attuale formulazione, stabilisce che sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il domicilio è definito come il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari della persona.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2023 rappresentano un passo importante verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica nella determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti. La distinzione tra sede di direzione effettiva e gestione ordinaria permette di allinearsi meglio con le prassi internazionali e di fornire criteri più precisi per l'imposizione fiscale.




