Riscaldamenti, telelettura obbligatoria per contatori e ripartitori: cosa cambia nei condomini

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato stanno per cambiare le regole sulla misurazione dei consumi. Dal 1° gennaio 2027 i contatori, i sotto-contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento dovranno essere leggibili da remoto, senza necessità di accesso fisico agli appartamenti per le operazioni di lettura. L'obbligo riguarda i dispositivi che non dispongono già della funzione di telelettura, mentre quelli installati più recentemente devono essere già predisposti alla lettura a distanza.

Il quadro normativo di riferimento

A definire il percorso è stata la direttiva europea sull'efficienza energetica, recepita in Italia con il decreto legislativo 73/2020, che ha modificato il decreto legislativo 102/2014. La disciplina prevede che le informazioni sulla fatturazione e sui consumi siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei sistemi di contabilizzazione. Dal 2022, per gli edifici dotati di contatori o contabilizzatori leggibili da remoto, le informazioni sui consumi devono essere fornite almeno una volta al mese durante la stagione di riscaldamento.

La telelettura consente di acquisire i dati senza entrare fisicamente nelle unità immobiliari e facilita una comunicazione più frequente agli utenti.

Cosa devono fare gli amministratori

L'adeguamento degli impianti condominiali è subordinato a condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica. Sarà compito dell'amministratore far eseguire un controllo da un tecnico qualificato per accertare se i dispositivi presenti siano già teleleggibili o se occorra pianificare una modifica o una sostituzione. Nel caso di spese ingenti per l'adattamento, i condòmini vengono informati in assemblea. L'obbligo non riguarda i contatori individuali di energia elettrica e gas, né le abitazioni dotate di caldaia autonoma.

Le conseguenze per i proprietari

Sul fronte sanzionatorio, la legge nazionale individua multe da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare nei casi di mancata installazione o non corretta ripartizione dei costi da parte del condominio, rendendo necessaria una verifica preventiva delle singole situazioni impiantistiche.

La normativa stabilisce inoltre che la ripartizione dei costi per le informazioni di fatturazione relative ai consumi individuali sia effettuata senza scopo di lucro; gli eventuali costi derivanti dall'affidamento del servizio a terzi possono essere fatturati agli utenti finali solo nella misura in cui siano ragionevoli.

Differenze rispetto alla situazione precedente

In precedenza, la lettura dei consumi di riscaldamento nei condomini richiedeva l'accesso periodico agli appartamenti da parte di operatori incaricati, con una frequenza limitata e costi legati alla gestione manuale dei dati. L'introduzione dei sistemi di telelettura punta a superare questo sistema, garantendo una raccolta più frequente e regolare delle informazioni. I nuovi ripartitori e contatori devono utilizzare protocolli radio aperti e interoperabili e integrare sistemi di sicurezza per la tutela dei dati personali.

La trasmissione dei dati di consumo deve avvenire almeno una volta al mese durante la stagione di accensione del riscaldamento.

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