L’attacco all’Iran e le crepe nel diritto internazionale
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Redazione Esteri
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L’operazione militare congiunta condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica islamica dell’Iran ha riacceso, negli ambienti accademici e nelle cancellerie di mezzo mondo, un dibattito che si credeva sopito: quello sui limiti invalicabili dell’uso della forza nelle relazioni tra Stati. Il fulcro della questione, attorno a cui ruotano le analisi dei costituzionalisti e degli esperti di jus ad bellum, risiede nella quasi totale assenza di quei presupposti giuridici che, secondo la Carta delle Nazioni Unite, renderebbero legittimo un bombardamento su un paese sovrano. Ci si trova, per l’esattezza, di fronte a un paradosso: l’amministrazione guidata da Donald Trump, forte di una visione in cui la potenza militare prevale sulla negoziazione, ha giustificato l’escalation evocando lo spettro di una minaccia imminente, ma tale narrazione, a un esame attento, sembra poggiare su basi fattuali piuttosto labili.
L’assenza dei presupposti per la legittima difesa
Il quadro normativo internazionale, per come si è consolidato a partire dal secondo dopoguerra, è cristallino nell’articolo 51 della Carta ONU, che circoscrive il diritto alla legittima difesa al solo caso in cui abbia luogo un attacco armato. È questo il cardine attorno a cui ruota l’intera architettura della pace mondiale, un principio che non ammette interpretazioni estensive. Eppure, nel caso specifico dell’Iran, non si ravvisano gli estremi di un’aggressione subita né da Israele né dagli Stati Uniti che potesse giustificare una reazione armata. Alcuni giuristi, come il professor Adil Haque della Rutgers Law School, sostengono che non vi fossero prove concrete di manovre iraniane tali da configurare un pericolo chiaro e attuale, bensì al massimo la volontà, da parte di Teheran, di perseguire una politica di influenza regionale che poco ha a che fare con un attacco armato diretto. La risposta militare, in questo vuoto probatorio, si trasforma da diritto soggettivo a mero atto di forza unilaterale.
La dottrina dell’attacco preventivo e i suoi limiti
Si potrebbe obiettare, come fanno i falchi oltreoceano, che l’intervento rientri nella categoria della difesa preventiva o anticipata, una dottrina che ha fatto la sua comparsa nel dibattito giuridico ben prima dell’11 settembre. Tuttavia, anche volendo accogliere questa interpretazione più elastica del diritto internazionale, ci si scontra con un ostacolo insormontabile: il criterio dell’imminenza. La formula, risalente al celebre caso della nave Caroline del 1837, richiede che la minaccia sia “istantanea, travolgente, che non lasci scelta di mezzi e nessun momento per la deliberazione”. Nel caso iraniano, questa condizione non sussisteva: l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, nonostante l’Iran abbia arricchito uranio a livelli prossimi a quelli bellici, non ha mai certificato l’esistenza di un programma attivo per la costruzione di un ordigno nucleare, e tantomeno si parlava di un imminente lancio di missili contro il territorio israeliano o americano. Ci si trova quindi di fronte a una guerra di aggressione mascherata da scudo difensivo, un’evenienza che l’Onu, con la Risoluzione 3314, condanna senza appello.
Lo sgretolamento dell’ordine multilaterale
A preoccupare gli analisti, più ancora della singola operazione militare, è il contesto di delegittimazione sistematica in cui essa si inserisce. Le dichiarazioni pubbliche del presidente Trump, il quale ha più volte rivendicato una morale personale come unico limite alla sua azione politica, sanciscono di fatto il superamento di quel diritto pattizio che per decenni ha impedito al mondo di sprofondare nel caos generalizzato. Non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, di una mera questione di forma o di etichetta diplomatica. L’erosione del diritto, quando praticata dalle potenze che quel diritto hanno contribuito a fondare, produce un effetto domino inarrestabile: altri leader, dal Canada alla Germania, hanno già preso atto del collasso dell’ordine liberale basato sulle regole, e questo non può che incoraggiare comportamenti predatori da parte di altri attori globali.
Le ragioni interne al regime iraniano
Nel tentativo di costruire un consenso attorno all’operazione, non è mancato chi ha puntato il dito contro la natura teocratica e repressiva del governo di Teheran. È innegabile, e va ricordato, che la Repubblica islamica dell’Iran eserciti da decenni una spietata repressione interna: si tratta di un regime che, sin dalla sua instaurazione nel 1979, ha fatto della violenza contro i dissidenti e di coloro che conducono stili di vita difformi dai dettami della Sharia un pilastro del proprio potere. Le impiccagioni, le fustigazioni e le persecuzioni sono all’ordine del giorno, e rappresentano una ferita aperta nel tessuto sociale e civile di quel paese. Tuttavia, come correttamente osservato da più parti, la brutalità di un regime non costituisce, in sé, una causale giuridica che autorizzi un intervento armato esterno. Il diritto internazionale non prevede la figura della guerra umanitaria combattuta per abbattere un tiranno, se non nei rarissimi casi di genocidio in atto e autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. Sostenere il contrario significherebbe aprire le porte a un’anarchia in cui ogni Stato potrebbe farsi giustizia da sé, invocando la morale come scudo per i propri interessi strategici.




