Pensioni all’estero e addizionali IRPEF, i chiarimenti dell’Agenzia sulle regole fiscali
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Redazione Economia
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Le pensioni con profili internazionali continuano a richiedere una valutazione che tenga conto sia delle norme fiscali italiane sia delle convenzioni contro le doppie imposizioni, con un ruolo determinante attribuito alla natura del rapporto da cui deriva il trattamento pensionistico.
La disciplina applicabile dipende infatti da diversi elementi, tra cui la residenza fiscale del percettore e la collocazione del soggetto che eroga la pensione.
In questo contesto, il principio della tassazione del reddito mondiale previsto per i residenti e i criteri di collegamento applicabili ai non residenti devono essere coordinati con le disposizioni convenzionali, che prevalgono sulle norme interne quando regolano la stessa materia. fiscomania +3
Un chiarimento particolarmente rilevante è arrivato con la risposta a interpello n. 106 del 25 maggio 2026, riguardante un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo e titolare di una pensione pubblica italiana.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che il percettore è tenuto a versare in Italia non soltanto l’IRPEF dovuta sul trattamento pensionistico, ma anche le relative addizionali regionale e comunale. Le somme saranno trattenute e riscosse dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.
L’indicazione conferma che la presenza della residenza fiscale all’estero non esclude automaticamente l’applicazione delle addizionali quando la pensione resta imponibile in Italia secondo le regole vigenti. edotto +3
Tassazione delle pensioni e convenzioni internazionali
Il tema assume particolare rilevanza nei casi in cui entrano in gioco accordi internazionali stipulati dall’Italia con altri Stati. La disciplina pattizia deve essere considerata insieme alle disposizioni del Tuir per individuare correttamente il Paese cui spetta il potere impositivo.
La qualificazione della pensione e la natura del rapporto sottostante possono infatti determinare effetti diversi sul piano fiscale, incidendo sulla ripartizione della potestà tributaria tra gli Stati coinvolti.
Proprio per questo motivo, la corretta interpretazione delle convenzioni rappresenta un passaggio essenziale per stabilire se il reddito pensionistico debba essere tassato esclusivamente in uno Stato oppure secondo meccanismi di tassazione concorrente. edotto +3
Le questioni relative ai redditi percepiti da soggetti non residenti o da persone che intendono trasferire la propria residenza in Italia sono state inoltre affrontate dall’Agenzia delle entrate attraverso tre ulteriori risposte a interpello, numerate 112/2026, 113/2026 e 114/2026, pubblicate il 29 maggio 2026.
I documenti hanno fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IRPEF di diverse tipologie di reddito, evidenziando come la tassazione possa essere esclusiva oppure mista in funzione dell’origine della pensione e delle specifiche previsioni contenute nelle convenzioni applicabili, con particolare riferimento ai rapporti con Lussemburgo e Francia. fiscomania +3
Il ruolo dell’INPS e il trattamento dei non residenti
Tra gli aspetti evidenziati nei recenti chiarimenti emerge anche il corretto trattamento fiscale dei vitalizi e delle prestazioni pensionistiche corrisposte a soggetti residenti fuori dall’Italia.
L’Agenzia ha ribadito che la verifica delle norme convenzionali resta centrale per individuare il regime applicabile, ma ha anche confermato che, quando la pensione INPS è assoggettata a tassazione italiana, il sistema delle trattenute continua a operare attraverso il sostituto d’imposta.
Ciò significa che l’INPS procede all’applicazione delle ritenute previste dalla normativa fiscale nazionale nei casi in cui il reddito pensionistico debba essere tassato in Italia. tutelafiscale +3
Per i pensionati residenti all’estero che percepiscono una pensione INPS imponibile nel nostro Paese, il quadro delineato dall’Agenzia conferma quindi l’obbligo di versare anche le addizionali IRPEF regionali e comunali.
Le trattenute vengono effettuate direttamente dall’ente previdenziale, che agisce come sostituto d’imposta anche nei confronti dei non residenti.
Le recenti risposte forniscono così indicazioni operative su una materia caratterizzata dall’intreccio tra normativa domestica e accordi internazionali, chiarendo il trattamento fiscale applicabile in presenza di pensioni e redditi con elementi di collegamento tra più ordinamenti. fiscooggi +3




