Il ventottesimo regime e il rischio che la svolta resti soltanto sulla carta
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Redazione Economia
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La frammentazione normativa rappresenta, da anni, il principale ostacolo strutturale per la crescita delle imprese innovative in Europa, un problema che la Commissione Europea ha cercato di affrontare il 18 marzo scorso con la presentazione della proposta sul cosiddetto “ventottesimo regime”, formalmente denominato EU Inc.. Si tratta di un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, concepita per operare parallelamente ai 27 ordinamenti nazionali, con l’obiettivo dichiarato di semplificare la vita delle startup e delle scaleup che intendono espandersi nel mercato unico. La proposta, che arriva dopo mesi di pressioni da parte dell’ecosistema dell’innovazione e dopo i rapporti sulla competitività di Mario Draghi ed Enrico Letta, prevede la possibilità di costituire una società interamente online, in un massimo di 48 ore e con un costo inferiore ai 100 euro, azzerando di fatto le barriere burocratiche all’ingresso.
Asia Santona, attiva in Zest Group – la realtà nata dalla fusione tra LVenture e Digital Magics – ha sottolineato come l’intervento normativo vada nella direzione giusta, pur sollevando un interrogativo cruciale per gli investitori. Il beneficio del ventottesimo regime, osserva Santona, non ricade direttamente sulla singola startup, ma sulla gestione industriale di un portafoglio per il Venture Capital. In altre parole, se è vero che la standardizzazione delle regole societarie riduce l’incertezza fiscale e amministrativa – un fattore che spesso scoraggia gli investimenti – è altrettanto vero che l’efficacia della misura sarà misurata dalla capacità di creare un ecosistema realmente integrato, dove il capitale possa fluire senza gli attriti che oggi caratterizzano i confini nazionali. È proprio su questo punto che si gioca la partita: se la nuova forma giuridica riuscirà a risolvere il problema strutturale della frammentazione, o se rischierà di aggiungere un ventottesimo strato burocratico senza rimuovere i ventisette preesistenti.
Il cuore della proposta risiede nella scelta dello strumento normativo: un regolamento e non una direttiva. Questa distinzione è fondamentale perché, una volta varata, la norma diventerà immediatamente operativa in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, garantendo una uniformità che con le direttive sarebbe andata perduta. L’impresa che sceglierà di adottare lo status di “Eu Inc.” potrà operare in tutta l’Unione con un unico set di regole per quanto riguarda la governance, la costituzione e la gestione delle stock option, elementi questi che rappresentano il linguaggio comune degli investitori internazionali. Tuttavia, il perimetro di questa armonizzazione si ferma davanti a materie sensibili come il fisco e il diritto del lavoro, che restano di competenza nazionale; un limite che rischia di frenare l’entusiasmo iniziale, specialmente in quei Paesi dove i costi di costituzione e la complessità fiscale sono storicamente più elevati.




