Il cancello abusivo di Forte dei Marmi e il diritto di accesso al mare: cosa prevede la legge

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Con l’arrivo della stagione estiva e l’intensificarsi della pressione turistica lungo i litorali italiani, si ripropone puntualmente una questione che molti bagnanti, forse, non conoscono a fondo: quella del libero accesso al mare. La vicenda che ha scosso in questi giorni Forte dei Marmi, nota località della Versilia, offre lo spunto per fare chiarezza su un diritto sancito dalla legge, ma non sempre rispettato, che riguarda la fruizione del demanio marittimo e che, in questo caso, ha portato alla rimozione di un cancello abusivo che bloccava un passaggio storico verso la spiaggia libera.

Il caso di Forte dei Marmi: il cancello che ha scatenato le polemiche

A Forte dei Marmi, un imponente cancello grigio scuro era stato installato per ostruire un viottolo pedonale che da oltre quarant'anni, come testimoniato dai residenti, garantiva un rapido accesso alla spiaggia libera. La struttura, piazzata senza le dovute autorizzazioni, non solo impediva il transito a cittadini e turisti, ma aveva sollevato l'indignazione del primo cittadino. Il sindaco Bruno Murzi, appresa la notizia, non ha esitato a definire l'accaduto come un "chiaro abuso" e ha prontamente emanato un'ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il passaggio in questione, che collega via Giuseppe Mazzini con il viale Italico, è stato infatti riconosciuto come una servitù pubblica, un percorso il cui uso collettivo si è consolidato nel tempo al punto da essere certificato catastalmente fin dal 1975.

La risposta dell'amministrazione comunale, come riportato dagli organi di stampa locale, è stata celere e ferma. Con l'ordinanza numero 227 dell'11 agosto 2026, il dirigente del settore tecnico ha intimato al responsabile dell'installazione di provvedere alla rimozione del cancello entro cinque giorni dalla notifica. L'urgenza del provvedimento è stata giustificata dalla gravità della chiusura, avvenuta nel pieno della stagione estiva in un'area ad alta affluenza di pubblico.

L'amministrazione ha inoltre attivato le procedure di autotutela possessoria, una via legale che consente di recuperare immediatamente uno spazio di uso pubblico senza attendere i tempi di una risoluzione giudiziaria completa, avviando al contempo le contestazioni per eventuali profili di abuso edilizio e paesaggistico.

Il quadro normativo: spiaggia pubblica e concessioni balneari

La vicenda del cancello di Forte dei Marmi si inserisce in un dibattito più ampio relativo alla gestione degli arenili italiani e ai diritti dei bagnanti. È importante ricordare che, come sancito dall'articolo 822 del Codice Civile e dall'articolo 28 del Codice della Navigazione, la spiaggia, anche quando è oggetto di una concessione balneare, rimane un bene demaniale marittimo e quindi pubblico. Il concessionario riceve il diritto di organizzare e gestire quello spazio, ma non può trasformarlo in una proprietà privata chiusa al pubblico.

La legge, in particolare l'articolo 11 della legge 217 del 2011, riconosce il "diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione". Questo significa che chiunque può raggiungere la riva, anche attraversando uno stabilimento balneare, senza dover acquistare un biglietto o pagare alcun servizio.

Diverso è, naturalmente, il caso dell'utilizzo di ombrelloni, lettini, cabine o altri servizi offerti dal gestore, che restano a pagamento. Le norme, come la legge 296 del 2006, stabiliscono chiaramente l'obbligo per i concessionari di consentire il libero accesso e transito verso la battigia antistante l'area loro affidata. Se uno stabilimento dovesse impedire il passaggio o pretendere un pagamento per il solo transito, si configurerebbe un abuso che può essere contestato chiedendo l'intervento della polizia locale.

Il caso di Forte dei Marmi, però, è ancora più eclatante perché la chiusura non riguardava un accesso attraverso un lido, bensì un passaggio pedonale pubblico storicamente utilizzato per raggiungere la spiaggia libera, un'azione che il sindaco Murzi ha definito un attentato a un diritto inalienabile.

Le regole sulle spiagge libere: tra diritti e divieti

La frequentazione delle spiagge libere, sebbene garantisca un accesso gratuito, è soggetta a una serie di regole e divieti che i bagnanti devono conoscere. Oltre al diritto di accesso, la legge e le ordinanze locali disciplinano comportamenti e usi degli spazi pubblici. Un principio fondamentale è che non si può impedire il transito e l'accesso al mare: per questo motivo, in molti Comuni vige il divieto di occupare con ombrelloni, lettini o teli la fascia di circa cinque metri dalla battigia, che deve rimanere libera, anche per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Sulla spiaggia libera è inoltre severamente vietata la cosiddetta "prenotazione" del posto, ossia l'abitudine di lasciare ombrelloni, sdraio o teli sulla sabbia durante la notte per assicurarsi un angolo per il giorno successivo. Si tratta di un'occupazione abusiva del suolo pubblico che può essere sanzionata con multe salate, in alcuni casi fino a 3.000 euro, e comportare la rimozione e il sequestro delle attrezzature incustodite.

Allo stesso modo, sono generalmente vietati i falò sulla spiaggia (con multe fino a 500 euro) e l'uso di musica ad alto volume che possa disturbare la quiete pubblica. Anche lo svolgimento di attività sportive come il beach volley o il calcio è soggetto a regole, e le reti o le porte da gioco vanno montate solo temporaneamente e rimosse al termine dell'attività, fermo restando che eventuali limitazioni dipendono da ordinanze comunali specifiche.

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