Danni neurologici dopo vaccino anti-Covid, la Corte d’appello di Torino conferma il nesso: indennizzo a una donna di 52 anni

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Redazione Salute Redazione Salute   -   Il verdetto, arrivato in questi giorni, ribalta definitivamente le posizioni del ministero della Salute, che aveva tentato di opporsi a quanto già stabilito in primo grado. La Corte d’appello di Torino, infatti, ha confermato l’esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione anti-Covid con il siero Pfizer-BioNTech e una grave patologia neurologica che ha colpito una commerciante di 57 anni, residente ad Alba, nel Cuneese. I giudici – valutando la documentazione clinica e le consulenze tecniche depositate – hanno respinto il ricorso presentato dal ministero, rigettando ogni tentativo di ribaltare la sentenza del tribunale civile di Asti del 14 ottobre scorso, quella che per prima aveva riconosciuto alla donna il diritto all’indennizzo previsto dalla legge.

Una diagnosi di mielite trasversa dopo due dosi del vaccino Comirnaty

Alla base della decisione, un quadro clinico preciso e purtroppo severo. Alla commerciante era stata diagnosticata una mielite trasversa, ovvero una rara infiammazione del midollo spinale, insorta a distanza di poco tempo dalla somministrazione di due dosi del vaccino Comirnaty, quelle ricevute nell’aprile del 2021. Una patologia neurologica che, nelle sue manifestazioni più gravi, può compromettere in modo permanente la mobilità e le funzioni sensitive. Nel corso del procedimento, i periti nominati dal tribunale hanno ricostruito la sequenza temporale degli eventi: la prima dose, la seconda, poi l’esordio dei sintomi, senza che emergessero altre cause plausibili, come infezioni pregresse o patologie autoimmuni preesistenti.

La legge prevede l’indennizzo per le reazioni avverse gravi

È proprio su questo punto – la causalità – che si è giocata la partita processuale. Il ministero della Salute, nel proprio ricorso, aveva sostenuto l’assenza di prove sufficienti per legare il vaccino alla mielite trasversa, citando la rarità statistica dell’evento. Una linea difensiva che la Corte d’appello di Torino ha però smontato, richiamandosi ai criteri della legge 210/1992, quella che disciplina l’indennizzo per chi ha riportato danni permanenti a seguito di vaccinazioni obbligatorie – e che, nel caso del Covid, è stata estesa anche ai vaccini raccomandati. La sentenza chiarisce che non occorre una prova epidemiologica assoluta: il nesso causale può essere riconosciuto anche su base clinico-sperimentale, laddove la sequenza temporale e l’esclusione di altre cause rendano “più probabile che non” il legame tra vaccino e patologia.

Il ministero della Salute soccombente, l’indennizzo ora è definitivo

Con il rigetto del ricorso, la donna di Alba vede dunque riconosciuto stabilmente il diritto all’indennizzo, una somma che la legge lega alla percentuale di invalidità permanente accertata. La decisione della Corte torinese – che non menziona né la quantità dell’assegno né i dettagli delle lesioni, se non la diagnosi – assume un peso particolare proprio perché conferma una tendenza già emersa in altri gradi di giudizio, dove alcuni tribunali hanno iniziato a distinguere tra la sicurezza generale dei vaccini a mRNA e la possibilità, rara ma documentata, di reazioni avverse gravi in soggetti geneticamente o clinicamente predisposti. I giudici hanno inoltre posto l’accento sul fatto che la donna abbia ricevuto il vaccino durante la campagna straordinaria del 2021, senza alcun vizio del consenso, ma che tale consenso non esclude l’obbligo dello Stato a fornire ristoro laddove si verifichi un danno ingiusto.

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