Iperammortamento 2026, il decreto chiarisce le date di fine lavori e le regole per non sbagliare

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   Il nuovo decreto attuativo dell’iperammortamento, quello previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha finalmente messo nero su bianco – dopo settimane di attesa, va detto – un aspetto cruciale per le imprese che intendono accedere al beneficio fiscale: la corretta individuazione della data di fine lavori e del completamento degli investimenti. Un dettaglio, quest’ultimo, tutt’altro che secondario se si considera che ogni errore nella comunicazione può tradursi nella perdita dell’incentivo. Il decreto, firmato dal MIMIT di concerto con il MEF, definisce quindi due coordinate temporali precise: da un lato la data effettiva di ultimazione dei lavori (quella in cui l’investimento diventa operativo), dall’altro la data di completamento formale dell’investimento, che potrebbe discostarsi dalla prima a causa di collaudi o verifiche tecniche. Le due date non sempre coincidono, e il testo normativo lo chiarisce con un approccio casistico: sarà la seconda a fare fede per l’invio della comunicazione al GSE, ma entrambe devono essere documentate.

Cinque obblighi comunicativi, nessuna scorciatoia

L’architettura burocratica disegnata dal provvedimento è, a dir poco, articolata. Le imprese che vogliono usufruire dell’iperammortamento si troveranno a dover gestire non una, non due, ma cinque distinte tipologie di comunicazione verso il GSE. C’è la comunicazione preventiva (o più d’una, nel caso di investimenti scaglionati), quella di conferma dell’investimento, la comunicazione di completamento dei lavori – ecco, è proprio qui che la data di fine lavori diventa decisiva – e poi due monitoraggi periodici: uno a inizio anno (entro il 20 gennaio) e uno integrativo a metà anno (entro il 30 giugno). Nessuna di queste scadenze è derogabile, e il decreto non lascia spazio a interpretazioni dilatorie. Il rischio, per chi sbaglia tempistiche o contenuti, è concreto: l’esclusione dal beneficio.

Transizione 5.0, il paradosso del cloud bocciato

E qui emerge una contraddizione che non è sfuggita agli osservatori più attenti. Il Piano Transizione 5.0, quello che doveva spingere le imprese verso l’innovazione digitale più avanzata, finisce per premiare – secondo le bozze tecniche e le prime applicazioni del decreto – soluzioni tecnologiche considerate ormai in declino. Prendiamo il caso del software: l’iperammortamento, stando alle regole attuative, incentiva l’acquisto di software on-premises, cioè installato in licenza sui dispositivi aziendali. Niente sconto, invece, per il software in cloud, quello che gira nei data center e che rappresenta – lo dicono i numeri del mercato – il presente e la traiettoria futura del settore. Così l’azienda che compra una soluzione tradizionale ottiene lo sconto fiscale; quella che sceglie il cloud, più flessibile e scalabile, resta a mani vuote. Un’inversione di marcia che molti tecnici hanno definito, senza troppi giri di parole, un freno all’innovazione.

Monitoraggio incrociato tra GSE e Agenzia delle Entrate

Il regime di sorveglianza non si ferma alla raccolta delle comunicazioni. Il decreto prevede infatti un monitoraggio incrociato: il GSE raccoglie i dati, li verifica, e poi li trasmette all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, a sua volta, incrocerà le informazioni con le dichiarazioni fiscali delle imprese. Una doppia maglia, insomma, che riduce al minimo lo spazio per eventuali discrepanze. La piattaforma tecnica del GSE non è ancora operativa a pieno regime – mancano all’appello i modelli comunicativi definitivi e l’ok della Corte dei Conti – ma il quadro normativo è ormai definito. Le imprese, quindi, non possono più attendere: devono iniziare a predisporre la documentazione relativa alle date di inizio e fine lavori, perché una volta aperta la piattaforma i tempi per l’invio delle preventive saranno strettissimi. E chi sbaglia data rischia di vedersi rigettare la pratica, senza possibilità di correzione in autotutela.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.