Santa Marinella, il Consiglio di Stato conferma le concessioni balneari fino al 2033
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Redazione Interno
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Una sentenza destinata a fare chiarezza, almeno sul piano processuale, arriva dal Consiglio di Stato, che con la decisione n. 6835 del 7 settembre 2026 ha chiuso definitivamente il contenzioso tra il Comune di Santa Marinella e la società Bubbi s.r.l. La Settima Sezione del massimo organo di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso della società, confermando integralmente la pronuncia del Tar Lazio n. 12743/2025, e sancendo la piena legittimità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall'amministrazione comunale laziale con scadenza fissata al 2033.
Il cuore della vicenda, che coinvolge alcuni stabilimenti balneari del litorale a nord di Roma destinati ad attività turistico-ricreative, risiede tuttavia più nella forma che nella sostanza: il diniego dei giudici di Palazzo Spada si fonda infatti su un vizio di natura squisitamente procedurale, legato ai termini stringenti previsti per l'impugnazione.
Il nodo delle tempistiche processuali
La decisione del Consiglio di Stato non è entrata nel merito della bontà o meno delle procedure seguite dal Comune per l'assegnazione degli spazi, ma ha piuttosto ribadito un principio cardine del diritto amministrativo: la decadenza dall'azione giudiziale per la parte che non rispetta i termini perentori di notifica del ricorso.
La società Bubbi, che aveva contestato l'operato dell'amministrazione comunale, si è vista respingere l'appello perché il ricorso in primo grado era stato notificato oltre la finestra temporale concessa dalla legge, un aspetto che il Tar aveva già rilevato e che la Suprema Corte ha ora definitivamente cristallizzato.
In pratica, secondo l'orientamento consolidato dei giudici amministrativi, l'inosservanza dei termini di decadenza – che nel caso delle concessioni balneari sono particolarmente serrati, trattandosi di atti a efficacia immediata – rende inammissibile qualsiasi contestazione successiva, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni addotte dalla parte ricorrente.
Le proroghe e il diritto europeo
La sentenza arriva in un momento di forte fermento per il settore balneare italiano, che da anni si muove tra le direttive comunitarie sulla concorrenza e le norme nazionali, come la legge 145/2018, nota come legge "Centinaio", che aveva esteso la durata delle concessioni esistenti fino al 31 dicembre 2033. Proprio su queste proroghe, tuttavia, il Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire in altre pronunce che la mera estensione automatica prevista dalla legge, senza una procedura di selezione pubblica, potrebbe risultare incompatibile con i principi del diritto europeo.
Tuttavia, nel caso specifico di Santa Marinella, il giudizio di incompatibilità non è stato nemmeno affrontato, perché il ricorso è caduto prima ancora di arrivare a quel punto, bloccato dallo scoglio insormontabile della tardività. Questa distinzione è cruciale, perché sottolinea come la pronuncia non rappresenti un via libera generalizzato a tutte le concessioni prorogate, ma una sentenza che vale per il caso concreto, basata su un'eccezione preliminare che ha impedito al giudice di pronunciarsi sul merito.
Il quadro a due velocità in Liguria
Mentre la giustizia amministrativa si pronuncia sui singoli casi, sul fronte opposto del Paese, in Liguria, si va consolidando un assetto profondamente diverso. Da Imperia a Bogliasco, passando per Lavagna e Bonassola, la presenza di grandi gruppi imprenditoriali – in particolare con capitali provenienti da Lombardia e Piemonte – sta accelerando il processo di riorganizzazione degli stabilimenti balneari. Gli operatori del settore descrivono questo fenomeno come l'embrione di una trasformazione strutturale che, secondo loro, porterà a una ridisegno completo dell'offerta turistica sul litorale.
Parallelamente, però, molte amministrazioni liguri stanno ancora lavorando alla definizione delle procedure per le nuove assegnazioni, segnando un distacco netto tra le aree dove il processo di liberalizzazione è già in fase avanzata e quelle in cui ci si muove con maggiore cautela o lentezza. Questo dualismo operativo, di fatto, produce un panorama in cui convivono realtà già proiettate verso modelli gestionali concentrati e situazioni in cui la transizione verso le nuove regole è ancora in una fase embrionale di definizione burocratica.
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