Collegamento POS-cassa, la scadenza mensile e la franchigia del 5%
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Redazione Economia
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Con l’inizio del 2026 il registratore telematico e gli strumenti di pagamento elettronico non possono più restare separati. L’obbligo di collegamento tra POS e cassa, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, è pienamente operativo da marzo. Da quel momento l’abbinamento tra i due dispositivi non avviene attraverso un cavo o un’integrazione fisica, bensì tramite una procedura web nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale dell’Agenzia.
L’esercente deve associare il codice identificativo di ogni POS alla matricola del registratore telematico, indicando anche l’unità locale in cui lo strumento viene utilizzato.
Come funziona il collegamento telematico
La procedura di abbinamento mette a disposizione dell’esercente un elenco dei dispositivi di pagamento già intestati al contribuente sulla base delle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari. L’accesso al servizio può avvenire direttamente oppure tramite un intermediario appositamente delegato. Una volta completato il collegamento, i dati relativi ai pagamenti elettronici vengono memorizzati al momento dell’operazione, indicati nel documento commerciale e trasmessi giornalmente insieme ai corrispettivi.
Le tempistiche per chi apre o sostituisce un dispositivo
Per i POS già attivi a gennaio 2026 il termine è scaduto lo scorso 20 aprile, ossia 45 giorni dopo la messa online del servizio avvenuta il 5 marzo. Per gli strumenti attivati successivamente, invece, la scadenza torna con cadenza mensile: il collegamento va effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. La stessa regola si applica in caso di sostituzione o disattivazione di un terminale.
La franchigia del 5% sulle discrepanze
Il Decreto Legislativo Omnibus n. 148/2026, con l’articolo 33, ha introdotto una franchigia di tolleranza del 5% per i disallineamenti tra il numero di pagamenti elettronici accettati e il numero di operazioni registrate con la corretta modalità di incasso. La soglia opera sul conteggio delle transazioni giornaliere, non sugli importi in euro, e si azzera ogni sera alla chiusura di cassa: non è possibile compensare le giornate critiche con quelle in cui non si sono verificati errori.
Se la percentuale di scostamento resta entro il 5%, l’anomalia viene considerata fisiologica e non scattano le sanzioni da 100 euro per trasmissione errata, nel limite di 1.000 euro per trimestre. Se invece la soglia viene superata anche solo di poco, la protezione cade sull’intero blocco delle irregolarità di quella giornata.
Cosa resta fuori dalla tolleranza
La franchigia non tocca la violazione sostanziale del mancato collegamento tra POS e registratore telematico. Per chi non adempie resta ferma la sanzione da 1.000 a 4.000 euro per ciascun dispositivo non collegato, insieme alla sospensione dell’attività da quindici giorni a due mesi, che sale da due a sei mesi in caso di recidiva. Il decreto Omnibus ha ammorbidito il trattamento degli errori formali, ma non ha modificato il quadro sanzionatorio per chi omette l’abbinamento.
I controlli incrociati e le lettere di compliance
L’Agenzia delle Entrate incrocia i flussi trasmessi dagli operatori finanziari con i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. Quando gli incassi via POS risultano superiori ai ricavi certificati, il sistema genera un’anomalia e invia una lettera di compliance al contribuente, con i dettagli disponibili nel Cassetto Fiscale. Il destinatario può fornire chiarimenti tramite il canale CIVIS o una PEC, oppure regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso se l’anomalia è fondata.
L’imponibile emerso nei primi otto mesi
Tra gennaio e agosto 2026 il numero degli scontrini emessi è cresciuto di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, facendo emergere un imponibile aggiuntivo di 11,8 miliardi di euro. Nei soli mesi di luglio e agosto l’incremento è stato di quasi 60 milioni di documenti commerciali e di ulteriori 2,7 miliardi di base imponibile. Si tratta di maggiore imponibile registrato, non di tasse già recuperate: per trasformarlo in gettito effettivo occorre considerare le aliquote applicabili, l’IVA detraibile e i diversi regimi fiscali.
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