Rientro dei frontalieri, l'Agenzia delle Entrate apre al regime impatriati

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Un lavoratore che, pur risiedendo fiscalmente all'estero, ha svolto la propria attività in Italia – figura comunemente identificata come "frontaliere" – può accedere alle agevolazioni per gli impatriati al momento di trasferire la propria residenza nel nostro Paese. È questo l’orientamento, un ulteriore tassello in una materia complessa e spesso oggetto di interrogativi, espresso dall’Agenzia delle Entrate attraverso una recente risposta a interpello, la numero 12, emanata il 20 gennaio di quest’anno. La posizione dell’Amministrazione finanziaria, la quale si è trovata a esaminare un caso concreto proposto da un contribuente, chiarisce così un punto specifico dell’articolo 5 del decreto legislativo 209 del 2023, norma che ha ridisegnato il panorama dei benefici per i lavoratori che rientrano in Italia.

I presupposti per l'accesso al beneficio fiscale

Il cuore della questione, come spiegato nell’atto, risiede nella verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, alcuni dei quali, va detto, sono stati già delineati in un precedente pronunciamento, la risposta a interpollo numero 66 dello scorso anno. La condizione principale, e più delicata da interpretare, resta quella che impone al contribuente di essere stato fiscalmente residente all’estero nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia. Il lavoratore frontaliero, che abitava all’estero ma operava nel territorio italiano, si trova appunto in una situazione peculiare: la sua residenza fiscale era estero, mentre il luogo di effettivo svolgimento del lavoro era italiano. L’Agenzia, valutando questo scenario, non esclude – a patto che siano soddisfatte le altre condizioni – la possibilità di applicare l’agevolazione, riconoscendo quindi il periodo di residenza oltreconfine come valido ai fini del requisito.

Il nodo del rapporto di lavoro con un'azienda italiana

Un altro aspetto non secondario, che emerge dal caso analizzato, riguarda la natura del datore di lavoro. Il contribuente in questione, infatti, prestava servizio per una società italiana pur essendo residente all’estero. Anche questa circostanza, secondo l’interpretazione fornita, non costituisce di per sé un ostacolo all’ottenimento del regime agevolato, purché si dimostri che l’attività lavorativa sia effettivamente svolta in Italia. Ciò che rileva, in altre parole, non è la nazionalità giuridica dell’impresa ma la localizzazione fisica della prestazione, un elemento che distingue la fattispecie del frontaliere da altre forme di mobilità internazionale. La risposta, dunque, delinea un confine applicativo piuttosto preciso, fondato sulla concretezza delle situazioni e sull’effettivo rispetto dei criteri stabiliti dal legislatore.

L'importanza della documentazione e degli adempimenti formali

La possibilità di fruire del regime, naturalmente, non è automatica e richiede una puntuale verifica della posizione individuale. L’Agenzia, pur aprendo alla fattibilità, sottolinea implicitamente la necessità per il contribuente di poter documentare in modo inequivoco la propria residenza fiscale estera, la continuità del rapporto di lavoro e la localizzazione dell’attività in Italia nei periodi di riferimento. La scelta di ricorrere a un interpello, del resto, è spesso dettata proprio dalla complessità di inquadrare casi al limite tra diverse normative. L’orientamento espresso, che segue altri chiarimenti resi negli ultimi mesi, offre una linea guida utile per situazioni analoghe, contribuendo a dipanare i dubbi di molti professionisti e studi fiscali che seguono i trasferimenti dei lavoratori.

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