Bollo auto, il decreto 147/2026 riscrive scadenze, noleggi e superbollo: cosa cambia fino al 2028

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il bollo auto non viene abolito, né si trasforma in un tributo automaticamente più economico per il proprietario di un veicolo. La riforma appena approvata, tuttavia, interviene su molteplici aspetti della tassa automobilistica, introducendo nuove scadenze, regole più uniformi sul territorio nazionale e meccanismi di controllo più strutturati. Le novità sono contenute nel decreto legislativo n.

147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto nell’ambito della più ampia riforma dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale, un provvedimento che ridisegna il rapporto tra automobilisti, imprese di noleggio e Regioni, mettendo ordine in una tassa che vale ogni anno miliardi di gettito per le casse pubbliche.

Nuove scadenze collegate all'immatricolazione dal 2028

Il cambiamento destinato a impattare sul maggior numero di contribuenti riguarda il calendario dei pagamenti. Dal 1° gennaio 2028, si dice addio al vecchio sistema di scadenze fisse, che prevedeva termini concentrati in determinati periodi dell'anno, per abbracciare un criterio legato alla data di prima immatricolazione del veicolo. Per le auto nuove, il primo versamento del bollo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, con il mese di prima registrazione che viene conteggiato e saldato per intero.

I rinnovi annuali, successivamente, scadranno sempre l'ultimo giorno dello stesso mese in cui il mezzo è stato immatricolato per la prima volta. Un esempio concreto: se un'auto viene immatricolata a maggio, il bollo andrà pagato ogni anno entro la fine di maggio, senza più dover calcolare le scadenze in base alla regione o alla potenza del motore.

Per i veicoli già in circolazione, immatricolati entro il 31 dicembre 2027, tutto rimane invariato: continueranno a seguire le scadenze e le regole attualmente in vigore nella propria regione, a meno che l'ente locale non decida di adeguarsi anticipatamente al nuovo sistema. Le Regioni conservano inoltre la facoltà di consentire, per specifiche categorie di veicoli, un pagamento quadrimestrale, offrendo così una maggiore flessibilità nella gestione della spesa.

Noleggio a lungo termine: il bollo passa all'utilizzatore dal 2027

Un'altra modifica sostanziale, in vigore dal 1° gennaio 2027, riguarda i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente. Con il nuovo decreto, il soggetto obbligato al pagamento del bollo non sarà più la società proprietaria del veicolo, bensì l'utilizzatore finale, ovvero colui che risulta annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa disposizione si applicherà ai contratti sottoscritti a partire dal 2027, ma anche a determinate proroghe o rinnovi di accordi precedenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, e persino a contratti già firmati la cui esecuzione materiale inizi dal nuovo anno. L'obbligo fiscale rimarrà in capo all'utilizzatore per l'intera durata del contratto. La società di noleggio potrà comunque continuare a gestire materialmente il versamento e includerne il costo nel canone mensile, ma dal punto di vista tributario il debitore sarà l'utilizzatore.

Per le imprese, il decreto chiarisce inoltre il principio di territorialità: se la sede legale non coincide con il luogo dove l'attività viene svolta in via continuativa, il gettito del bollo spetterà alla Regione in cui avviene la gestione ordinaria principale. Le aziende iscritte alla Camera di Commercio hanno tempo 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto per aggiornare l'indirizzo nel registro REA.

Superbollo, stop alle esenzioni regionali e stretta sui controlli

Il decreto legislativo 147/2026 traccia confini precisi anche in merito al rapporto tra l'autonomia impositiva delle Regioni e i tributi di spettanza statale, intervenendo in modo netto sul cosiddetto Superbollo. A partire dal 1° gennaio 2027, le eventuali norme di esenzione dal pagamento del bollo auto introdotte da leggi regionali o provinciali non avranno più alcun effetto sull'addizionale erariale dovuta allo Stato per i veicoli di potenza superiore a 185 kW.

In pratica, qualsiasi sconto o esenzione sul bollo base concessa da una Regione non esenterà automaticamente il proprietario dal pagamento del Superbollo. Quest'ultimo continuerà a essere dovuto per intero, a meno che l'esenzione non sia stabilita direttamente da una legge statale, come nel caso dei veicoli 100% elettrici o di quelli ultraventennali. Con questa disposizione, il Legislatore ha messo fine a un periodo di incertezze e contenziosi, chiarendo che gli sconti locali non possono intaccare il prelievo statale.

Sul fronte dei controlli, la riforma introduce misure già operative dal 12 agosto 2026 per chiudere alcuni "vuoti normativi": la sospensione del bollo per i veicoli usati consegnati ai concessionari scatta unicamente se la cessione viene trascritta formalmente al PRA, e il tributo resta dovuto anche quando sul veicolo grava un fermo amministrativo.

Viene inoltre rafforzato il sistema di gestione dei dati con l'avvio dell'Archivio Nazionale Tasse Automobilistiche (ANTA), finalizzato a uniformare le procedure di riscossione e a rendere più efficaci le attività di accertamento da parte delle Regioni.

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