Decreto scuola, dal tetto del 30% agli alunni stranieri alle multe per il velo integrale: cosa prevede il

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il Consiglio dei ministri, riunitosi nel pomeriggio a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto legge sulla scuola. Il provvedimento, articolato in dodici articoli, interviene su più fronti: dalla composizione delle classi al potenziamento linguistico, passando per il divieto di indossare indumenti che coprono il volto negli istituti scolastici. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta dell'esecutivo definendo le nuove norme «strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto».

Il tetto del 30 per cento e i criteri di esclusione

La misura più discussa riguarda la composizione delle classi prime. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, la presenza di studenti non italofoni non potrà superare la soglia del 30 per cento del totale. Il criterio, come precisato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, non è legato alla cittadinanza ma esclusivamente alla conoscenza della lingua italiana. Alla scuola primaria il limite riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel Paese o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia.

Per le secondarie di primo e secondo grado, invece, il tetto si applica a chi non ha completato con esito positivo almeno tre anni scolastici nel sistema nazionale di istruzione.

Il meccanismo prevede alcune deroghe. Sono esclusi dal conteggio gli studenti che hanno già maturato una permanenza sufficiente nel sistema scolastico italiano, così come coloro che hanno frequentato la scuola dell'infanzia prima dell'ingresso in prima elementare. Se le istituzioni scolastiche o gli uffici scolastici regionali non riescono a individuare un istituto di prossimità per redistribuire gli alunni in esubero, le nuove disposizioni non trovano applicazione. La norma entra in vigore da subito per i nuovi arrivi in corso d'anno, senza interventi sulle sezioni già formate.

Le risorse per il potenziamento linguistico

Per le scuole che si trovano nell'impossibilità di rispettare il tetto del 30 per cento, il decreto istituisce un fondo dedicato. La dotazione prevista è di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di 14.139.760 euro annui a decorrere dal 2028, per un totale di circa 17,5 milioni. Le risorse serviranno a finanziare attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base in italiano.

Tali interventi potranno essere realizzati attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti, accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti oppure con enti del terzo settore e attori istituzionali presenti sul territorio.

Il divieto di volto coperto e le sanzioni

Un altro capitolo del decreto riguarda l'abbigliamento a scuola. Il testo stabilisce il divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari, nonché agli incontri scuola-famiglia, con il volto coperto o con qualsiasi modalità che non consenta il riconoscimento del volto. La norma ammette eccezioni solo per specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. La violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. Quando la trasgressione è commessa da un minore, la multa si applica a chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'accertamento spetta al dirigente scolastico, mentre l'autorità competente per l'irrogazione della sanzione è il prefetto.

I corsi di italiano per i genitori

Il decreto introduce percorsi gratuiti di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana rivolti ai genitori stranieri. La scuola ha l'obbligo di segnalare ai servizi sociali territoriali i casi in cui persistenti barriere linguistiche ostacolano l'integrazione scolastica del minore. I servizi sociali possono definire un progetto personalizzato di sostegno che preveda la frequenza di corsi presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con l'obiettivo di conseguire una certificazione di livello almeno A2.

Sono esclusi dagli adempimenti i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute all'età, a patologie o disabilità certificate da strutture sanitarie pubbliche.

Il collocamento fuori famiglia e il quadro delle misure

Nella versione approvata è contenuta anche una disposizione che, in caso di mancata osservanza del percorso di sostegno linguistico da parte del nucleo familiare, prevede il collocamento del minore fuori dalla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216. La misura scatta in assenza di comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti.

Il decreto interviene inoltre sull'ordinamento scolastico con la trasformazione degli istituti tecnici in «licei tecnologici» e delle scuole professionali in «licei professionali», oltre a introdurre l'insegnamento facoltativo del latino a partire dalla scuola media.

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