Bonus edilizi 2026, il bonifico ordinario non fa perdere la detrazione: ecco come rimediare

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Può capitare, magari per una svista o per una cattiva informazione, di aver pagato dei lavori di ristrutturazione con un bonifico ordinario, dimenticando così il più articolato e specifico bonifico parlante. Il timore, in questi casi, è quello di aver compromesso per sempre la possibilità di usufruire della tanto agognata detrazione fiscale. La buona notizia, per chi si trova in questa spiacevole situazione, è che la norma non è affatto draconiana: un errore nella modalità di pagamento, infatti, non equivale automaticamente alla perdita del beneficio.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, che sul punto è intervenuta più volte, esistono precise procedure per recuperare il diritto all'agevolazione, a patto che il contribuente segua alcuni accorgimenti documentali e fiscali ben precisi. La circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 e i recenti chiarimenti di FiscoOggi del 27 luglio 2026 hanno messo nero su bianco le condizioni che permettono di salvare la detrazione, anche quando la spesa non risulta nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Cos'è e perché serve il bonifico parlante

Per comprendere appieno il valore del rimedio, è tuttavia necessario fare un passo indietro e capire cosa distingue un bonifico parlante da uno ordinario. Il primo è uno strumento di pagamento pensato appositamente per garantire la piena tracciabilità delle spese sostenute per interventi edilizi agevolati.

La sua particolarità risiede nella causale, che non può essere generica ma deve contenere una serie di dati obbligatori: il riferimento alla norma che prevede l'agevolazione, come l'articolo 16-bis del Dpr 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori.

In questo modo, l'Agenzia delle Entrate può verificare con precisione la natura della spesa e, allo stesso tempo, la banca o Poste Italiane può applicare la ritenuta d'acconto dell'11% sui compensi dovuti all'impresa, un meccanismo che funge da anticipo per l'Erario. Il bonifico ordinario, invece, è sprovvisto di questi dettagli e, di conseguenza, non permette il riconoscimento automatico della spesa ai fini fiscali.

Il rimedio: la dichiarazione sostitutiva dell'impresa

Quando il contribuente si accorge di aver utilizzato un bonifico ordinario invece di quello parlante, la prima soluzione, se ancora percorribile, sarebbe quella di chiedere l'annullamento del pagamento e ripeterlo con le modalità corrette. Tuttavia, non sempre è possibile seguire questa strada. La normativa, consapevole delle difficoltà pratiche, ha quindi previsto un'alternativa.

Come spiegato nella circolare 43/E/2016, la detrazione può essere recuperata se il contribuente ottiene dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, cioè l'impresa o il professionista, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Con questo documento, l'impresa deve attestare formalmente di aver ricevuto le somme indicate, di averle regolarmente registrate nella propria contabilità e di averle considerate ai fini della corretta determinazione del proprio reddito imponibile.

Questa dichiarazione, che soddisfa la finalità della norma garantendo la corretta concorrenza del compenso al reddito del percipiente, diventa il documento chiave per poter comunque indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi, anche se assente dalla precompilata.

Bonus box auto e pertinenze: un caso particolare

Nel più ampio contesto dei bonus edilizi, la detrazione per l'acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali merita un'attenzione specifica. Questa agevolazione, che segue le aliquote del bonus ristrutturazioni, consente di recuperare il 50% della spesa per l'abitazione principale e il 36% per le seconde case nel 2026, fino a un massimo di spesa di 96.000 euro. Anche in questo caso, il bonifico parlante è lo strumento di pagamento obbligatorio.

L'agevolazione è riconosciuta per la nuova costruzione di autorimesse o posti auto, purché venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa, oppure per l'acquisto di box già realizzati dall'impresa costruttrice, ma solo per le spese imputabili alla loro realizzazione e documentate dal venditore.

Anche per queste spese, se il pagamento è stato effettuato con un bonifico ordinario, si applicano le medesime regole del rimedio generale: sarà sufficiente ottenere e conservare la dichiarazione sostitutiva dell'impresa per non perdere il diritto alla detrazione.

Come procedere e cosa conservare

Per mettere in pratica questa procedura di recupero, il contribuente deve quindi assicurarsi di avere tutta la documentazione in regola. Oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'impresa, sarà indispensabile conservare con cura le fatture relative ai lavori, la ricevuta del bonifico ordinario e tutti i titoli edilizi che comprovano l'intervento. Questi documenti dovranno essere esibiti al CAF o al professionista abilitato che apporrà il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e, in caso di controlli, all'Agenzia delle Entrate stessa.

La dichiarazione sostitutiva, però, non è una panacea: serve esclusivamente a sanare l'errore nella modalità di pagamento, mentre restano fermi tutti gli altri requisiti sostanziali per accedere al bonus, come la tipologia di intervento, i limiti di spesa e gli adempimenti amministrativi. La possibilità di integrare la dichiarazione, dunque, rappresenta un'importante via di uscita da un errore formale, ma non solleva il contribuente dall'onere di dimostrare la legittimità sostanziale della spesa sostenuta.

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