Balneari, ITB Italia chiede l'abrogazione degli articoli 3 e 4 della legge 118/2022

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Redazione Interno Redazione Interno   -   ITB Italia è tornata a scrivere al governo, al Parlamento e alle Regioni costiere. La richiesta, contenuta in un documento di 134 pagine di osservazioni al Tavolo di consultazione per la redazione del bando-tipo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026 n. 32, è netta: abrogare gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, la norma sulla concorrenza che ha imposto la scadenza delle concessioni demaniali marittime e l'obbligo di gara.

Il testo è firmato dal presidente Giuseppe Ricci e dall'avvocato Vincenzo De Michele, ed è stato notificato via PEC a una lunga lista di destinatari istituzionali, dalla Presidenza della Repubblica a Palazzo Chigi, dai ministeri competenti alle Presidenze di Senato e Camera, fino alla Commissione europea, all'AGCM e a tutte le Regioni costiere.

Il punto di partenza: l'ordinanza della Corte di giustizia

Il documento prende le mosse dall'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VII, del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25, nota come "Balneari Rimini II", depositata in risposta al rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini del luglio 2025.

Secondo ITB Italia, da quella pronuncia discende un principio destinato a riorientare l'intera materia: la direttiva 2006/123/CE si applica alle concessioni balneari, ma nella regola generale dell'articolo 11, che ammette autorizzazioni di durata illimitata o rinnovabili automaticamente, e non nell'eccezione dell'articolo 12, che impone la durata limitata e la procedura selettiva.

Su questa base l'associazione chiede di riconoscere che le concessioni in essere restano a durata illimitata o con proroga automatica, e che il bando-tipo allo stato non potrebbe trovare alcuna pratica applicazione sulle concessioni turistico-ricreative già rilasciate.

Le norme che l'associazione indica come vigenti

Nel documento ITB Italia individua tre disposizioni interne che, a suo avviso, già disciplinano correttamente la materia e sono tuttora in vigore: l'articolo 10, comma 1, della legge n. 88/2001; l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010, che ha recepito la direttiva Bolkestein; e l'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge n. 113/2016.

La richiesta di abrogazione degli articoli 3 e 4 della legge 118/2022 si fonda sulla tesi che quelle norme furono inserite nel disegno di legge concorrenza 2022 pur non essendo originariamente previste, al solo scopo di coprire l'impianto argomentativo delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, costruito sul presupposto di dover applicare l'articolo 12 della direttiva Bolkestein. ITB Italia chiede inoltre che il disegno di legge annuale sulla concorrenza per il 2026 venga utilizzato come veicolo per sanare gli errori commessi con la legge n.

118/2022, mettendo ordine in una materia che definisce caotica anche per la carente pianificazione regionale dell'uso dell'arenile.

La sentenza del Consiglio di Stato su Santa Marinella

Sul fronte giudiziario, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza numero 6835 del 7 settembre 2026 ha respinto integralmente l'appello presentato dalla società Bubbi s.r.l. contro il Comune di Santa Marinella, confermando la legittimità delle concessioni balneari estese fino al 2033 sul tratto di litorale laziale oggetto del contenzioso.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l'amministrazione non si sarebbe limitata a un rinnovo automatico: già nel 2019 sarebbe stata avviata una procedura pubblica, con delibera, pubblicazione all'albo pretorio e valutazione delle domande sulla base dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Nei casi in cui più operatori avessero manifestato interesse per la stessa area, sarebbero stati attivati confronti competitivi.

La pronuncia ha chiarito un punto rilevante: un provvedimento amministrativo ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione europea non diventa automaticamente nullo, ma può essere annullato se impugnato entro i termini di legge, indicati in sessanta giorni.

Le conseguenze per i titoli rilasciati al 2033

Il principio affermato dal Consiglio di Stato distingue tra due situazioni. Restano prive di effetti le proroghe automatiche previste direttamente dalla legge e incompatibili con il diritto europeo.

Diversa è la posizione dei titoli rilasciati all'esito di un vero procedimento amministrativo, con pubblicazione delle istanze, possibilità di presentare domande concorrenti e adozione di uno specifico provvedimento finale: in questi casi, secondo i giudici, non si è davanti a una semplice proroga automatica, ma a un atto amministrativo che, se non impugnato o revocato nei termini, può essersi consolidato. La questione, quindi, non è più soltanto verificare se una concessione rechi la data del 2033, ma capire come quel titolo è stato rilasciato e quale procedimento lo ha preceduto.

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