La nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i bonus edilizi in condominio: scadenze e adempimenti del 16 marzo

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’approssimarsi della metà di marzo impone a milioni di italiani, e in particolare a coloro che risiedono in stabili condominiali, una verifica puntuale degli adempimenti fiscali legati ai lavori edilizi eseguiti nell’anno appena concluso. Il termine ultimo del 16 marzo 2026, infatti, rappresenta per gli amministratori di condominio una scadenza fissa e improrogabile, che quest’anno si arricchisce di significative novità procedurali introdotte dall’Agenzia delle Entrata -1. Si tratta, nello specifico, dell’obbligo di trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sostenute nel corso del 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni, un passaggio che non è puramente formale ma che determina la corretta compilazione del modello 730 precompilato dei singoli condòmini -4.

Il cuore della novità, come chiarito dal provvedimento del 10 febbraio scorso, risiede nella differenziazione delle aliquote di detrazione, un meccanismo ormai strutturale che lega la percentuale di sconto fiscale alla destinazione d’uso dell’immobile -3. Per le spese sostenute nel biennio 2025-2026, la normativa conferma un doppio binario: l’aliquota ordinaria è fissata al 36 per cento, ma questa si eleva al 50 per cento qualora gli interventi siano realizzati dai titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale -2. È proprio su questo punto che si gioca la partita più delicata per gli amministratori, chiamati a gestire un flusso informativo che non dipende interamente dalle loro scritture contabili ma che richiede una fattiva collaborazione da parte di ogni singolo condomino.

Per consentire l’applicazione della detrazione maggiorata nella dichiarazione dei redditi, infatti, l’amministratore deve poter indicare nel tracciato record della comunicazione quale specifica unità immobiliare possieda i requisiti per essere considerata “abitazione principale” -5. L’Agenzia delle Entrate ha implementato le specifiche tecniche proprio per recepire questa esigenza, ma ha subordinato l’invio dell’informazione alla preventiva segnalazione da parte del condomino, il quale, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa, avrebbe dovuto comunicare all’amministratore la natura dell’immobile -8. Per l’anno d’imposta 2025, tale trasmissione del dato da parte dell’amministratore è stata configurata come facoltativa, in via sperimentale, ma rappresenta comunque l’unica strada per evitare che nel 730 precompilato compaia automaticamente la detrazione base, quella del 36 per cento, con la conseguenza per il contribuente di dover successivamente correggere la dichiarazione per recuperare il differenziale -10.

A complicare ulteriormente il quadro, seppur con effetti indiretti sulla comunicazione, interviene la rimodulazione di alcuni bonus che hanno caratterizzato gli anni passati. Il provvedimento di febbraio ha ufficialmente rimosso dai moduli di comunicazione ogni riferimento al bonus verde, una detrazione che non ha trovato conferma nelle ultime leggi di bilancio e che, pertanto, cessa di esistere per le spese sostenute nel 2025 -8. Parallelamente, per gli interventi che rientrano nel cosiddetto Superbonus, l’aliquota applicabile alle spese del 2025 è scesa al 65 per cento in via ordinaria, restando ancorata al 110 per cento solo al ricorrere di specifiche condizioni legate a particolari eventi sismici, e l’amministratore dovrà tenere conto di queste decurtazioni nella predisposizione dei dati -4. Un’altra voce che fa il suo ingresso nei tracciati è quella relativa alla sostituzione dei vecchi gruppi elettrogeni di emergenza con nuovi generatori a gas di ultima generazione, un intervento per il quale l’aliquota agevolata rimane fissata al 50 per cento, senza subire le riduzioni previste per altre tipologie di lavoro -4.

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