Sentenza storica: il cronotachigrafo non può essere utilizzato come autovelox per sanzionare l’eccesso di velocità
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Nuovo importante successo a tutela degli autotrasportatori. Il Giudice di Pace di Brindisi (sentenza del 15/06/2026) ha accolto integralmente il ricorso promosso dall’Avv. Alfredo Matranga, annullando un verbale della Polizia Stradale per violazione dei limiti di velocità (art. 142 commi 8 e 11 CdS). La sanzione era stata elevata tramite la lettura dei dati del cronotachigrafo digitale.

Tuttavia, la normativa europea (Reg. UE n. 165/2014) parla chiaro: i dati del cronotachigrafo nascono per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, a tutela della sicurezza stradale e dei diritti dei lavoratori.Per il Giudice, esiste un contrasto insanabile tra la prassi nazionale italiana (che usa il cronotachigrafo come un "autovelox automatico" per contestare eccessi di velocità generici) e la norma sovranazionale europea.
Applicando i principi costituzionali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Giudice di Pace ha disapplicato la norma interna a favore di quella comunitaria, sancendo l'illegittimità del verbale. Insomma, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.
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