Dal 23 marzo 2020 ripresa del servizio colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati?
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A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il Governo ha emanato più Decreti Legge, di cui in uno, è stato previsto che a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti peniteniziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma dell’art. 18 della L. 354/75, dell’art. 37 del DPR n. 230/2000 e dell’art. 19 del D. Lgs. n. 121/2018, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti Skype o mediante corrispondenza telefonica, con possibilità di essere autorizzati oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Dal 23 marzo 2020 ripresa del servizio colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati?
E’ chiaro che se i colloqui dovessero riprendere il regolare funzionamento con gli aventi diritto, è palese che ci troviamo di fronte ad un contrasto con le vigenti disposizioni, da una parte troviamo i cittadini, onesti e rispettosi delle prescrizioni normative ad essere privati alla libera mobilità e agli assembramenti, e dall’altra i cittadini, parenti e affini dei debitori dello Stato, che potranno muoversi con libertà di movimento e assembramento, e se ciò dovesse verificarsi è un sconfitta per lo Stato ed un’offesa per i cittadini onesti e rispettosi delle leggi.
E’ evidente che al Ministro della Giustizia, al Responsabile della Protezione Civile, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti i componenti politici di maggioranza, al capo del DAP, (ognuno per le proprie competenze), in questo momento, così delicato, gli sia sfuggita la proroga della sospensione dei colloqui a data da destinarsi, in barba alla tutela della salute dei detenuti stessi e di tutti gli appartenenti alla galassia penitenziaria, ma non è sfuggita l’occasione di inserire una norma svuota carcere.
Eppure sapete benissimo che negli istituti penitenziari la presenza dei detenuti è di provenienza anche al di fuori del circondario, questo genera “movimento” di familiari e anche se ammessi ai colloqui, non giustifica lo spostamento da un comune ad un altro, nemmeno da diverse regioni italiane ed è evidente che al momento del colloquio con i detenuti, gli Agenti di Polizia Penitenziaria, in qualità di Agenti di P.G. e Agenti di P.S., hanno l’obbligo di procedere con l’applicazione della trasgressione dell’art. 650 CP denuncando chi ha violato la norma penale e ciò nei confronti dei familiari dei detenuti, indipendentemente se presenteranno l’autocertificazione.
E’ inaccettabile a questo punto, la sensibilizzazione di restare a casa, da parte delle Autorità Istituzionali, al momento che non si evita il contatto nelle Carceri Italiane con persone che provengono da fuori dal circondario e da altre regione.
Quale provvedimento per scongiurare situazioni pregiudizievoli alla sicurezza pubblica?
Per quanto sopra, questa O.S., diffida la Direzione di Pisa nel caso in cui espone, il personale di Polizia Penitenziaria, ad alto rischio e senza il kit di protezione, previsto a tutela dell’integrità fisica e morale, nonché sin d’ora Vi riteniamo responsabili nel caso in cui si dovesse verificare contagio di CORONA VIRUS nelle carceri Italiane a causa della mancata prescrizione generale.
Il tutto riportato in una nota indirizzata alla Direzione di Pisa e alle Istituzioni affinchè, ognuno per propria competenza, si assumono la giusta responsabilità dei danni presenti e futuri.
Ufficio Stampa Ciisa
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