Comunicati Stampa
Trasporti

Assoutenti:disatteso art.2 c.461 finanziaria 2007(consultazione obbligatoria utenti TPL)

esiste una norma positiva per il cittadino utente, stabilita dalla finanziaria per l'anno 2008, votata dal parlamento nel dicembre 2007. Essa determina il ruolo delle associazioni dei rappresentanti degli Utenti e Consumatori nella elaborazione delle Carte dei Servizi o della Mobilità, atti che dovrebbero disciplinare diritti e doveri di passeggeri ed aziende nell'ambito del trasporto pubblico locale
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esiste una norma positiva per il cittadino utente, stabilita dalla finanziaria per l'anno 2008, votata dal parlamento nel dicembre 2007. Essa determina il ruolo delle associazioni dei rappresentanti degli Utenti e Consumatori nella elaborazione delle Carte dei Servizi o della Mobilità, atti che dovrebbero disciplinare diritti e doveri di passeggeri ed aziende nell'ambito del trasporto pubblico locale. Purtroppo tutto questo ancora non avviene, le Carte vengono elaborate sulla base di criteri non trasparenti, e piene di concetti per lo più generici, con diritti degli utenti sovente stemperati con l'affermazione: "salvo cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà dell'azienda".....Riteniamo sia necessaria, invece, l'applicazione della normativa vigente, e ci riserviamo ogni azione, anche giuridica, necessaria alla sua applicazione, se non si agirà d'ora in avanti in via conforme alla norma:

art. 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008). Una normativa che prevede:

a) L’obbligo per il soggetto gestore di servizi pubblici di emanare una “Carta della qualità dei servizi”.

b) La consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) La verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio,

d) La previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella “Carta della qualità dei servizi”,

e) L’istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente, gestore dei servizi ed associazioni dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute,

f) La previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.
Ufficio Stampa
Antonio di Gennaro
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