SPANDIMENTO FANGHI IN AGRICOLTURA: IL CONSIGLIO DI STATO RICONFERMA LA COMPETENZA UNICA DELLO STATO

La recente pronuncia della Suprema Corte Amministrativa stabilisce un quadro normativo univoco per la gestione dei fanghi di depurazione sul territorio nazionale, garantendo omogeneità e certezza giuridica.
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ROMA, (informazione.news - comunicati stampa - economia)

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1956 del 10 marzo 2025, affronta una questione cruciale in materia ambientale e urbanistica: la competenza in merito allo spandimento dei fanghi in agricoltura. La pronuncia conferma in via definitiva l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale materia rientra nella competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con un diretto potere regolamentare attribuito alle Regioni. Di conseguenza, i Comuni non possono introdurre autonomamente limiti o divieti in questa specifica materia tramite i loro strumenti urbanistici.

Il caso in esame

Il contenzioso nasce dall'impugnazione, da parte di una società operante nel settore del recupero di rifiuti speciali non pericolosi e della produzione di fertilizzanti, di una delibera del Comune lombardo. Questa delibera aveva approvato una variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) che introduceva il divieto di spandimento di fanghi, ammendanti, correttivi e digestati entro un perimetro di 500 metri dal centro abitato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia aveva accolto il ricorso della società, annullando la previsione del PGT nella parte relativa al divieto. Il Comune  ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato per chiedere la riforma di tale sentenza.

Le questioni preliminari sollevate dal Comune

Il Comune di Linarolo aveva sollevato due eccezioni preliminari:

  1. Carenza di interesse della società ricorrente: Il Comune sosteneva che la società non avesse dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione, in quanto non aveva provato che i terreni di sua pertinenza rientrassero effettivamente nel perimetro dei 500 metri. Il Consiglio di Stato ha rigettato questa eccezione, ritenendo che la mera operatività della società nel settore del recupero e spandimento dei fanghi fosse sufficiente a dimostrare un interesse diretto e attuale all'annullamento di un divieto che ostacolava la sua attività.
  2. Inefficacia temporanea della variante del PGT: Il Comune argomentava che al momento della proposizione del ricorso, la variante del PGT non era ancora stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e quindi era priva di efficacia. Anche questa eccezione è stata respinta dal Consiglio di Stato. La sentenza ha ribadito che l'impugnazione preventiva di un atto, sebbene non ancora efficace ma già perfetto e con contenuto lesivo, è ammissibile per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto considerando la successiva e regolare pubblicazione dell'atto.

Il cuore della decisione: la questione di competenza

Il punto centrale della sentenza riguarda la legittimità del divieto di spandimento dei fanghi introdotto dal Comune nel PGT. Il Consiglio di Stato ha confermato l'orientamento del TAR, ritenendo illegittima la previsione comunale.

La motivazione si basa sui seguenti principi:

  • Competenza esclusiva statale in materia ambientale: L'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". Lo spandimento dei fanghi in agricoltura è considerato un'attività che rientra pienamente in quest'ambito.
  • Ruolo delle Regioni: L'articolo 6 del D.Lgs. n. 99 del 1992 (che attua la direttiva comunitaria 86/278/CEE sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura) attribuisce alle Regioni la potestà di fissare limiti e condizioni per l'utilizzo dei fanghi, incluse le distanze di rispetto dai centri abitati e dai corsi d'acqua. Analogamente, l'articolo 196 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) prevede che spetti alla Regione la regolamentazione della gestione dei rifiuti.
  • Assenza di potestà regolamentare dei Comuni: Da quanto sopra discende che i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura. La loro eventuale competenza si limita alla sanzione delle violazioni delle disposizioni regionali in materia di igiene.
  • Limiti della pianificazione urbanistica comunale: Sebbene gli strumenti urbanistici comunali (come il PGT) possano e debbano tenere conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica (come previsto anche dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 per la Lombardia), essi non possono sostituirsi alla disciplina specifica dettata dalle autorità competenti in materia ambientale e di rifiuti. La Corte Costituzionale (sentenza n. 63 del 24 marzo 2016) ha chiarito che la legge regionale sulla pianificazione urbanistica (come la L.R. 12/2005) non può perseguire finalità che esulano totalmente dall'ambito del "governo del territorio" per invadere la competenza ambientale. I Comuni possono solo recepire e specificare le disposizioni regionali e statali, non dettare norme autonome contrastanti.
  • Contrasto con la normativa regionale: Nel caso specifico, la variante al PGT comunale prevedeva un divieto di spandimento entro 500 metri dal centro abitato, mentre la D.G.R. n. 5269 del 2016 (emanata in attuazione del D.Lgs. n. 99 del 1992) individuava un limite fisso di 100 metri. Questo contrasto è stato ritenuto inaccettabile, poiché la norma regionale, in quanto espressione della competenza specifica, prevale sulla previsione comunale.

Conclusioni

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce un principio fondamentale nel diritto amministrativo italiano: la distinzione delle competenze tra i diversi livelli di governo. In materia di tutela dell'ambiente e, in particolare, di spandimento dei fanghi in agricoltura, la normativa statale e regionale definisce un quadro chiaro che esclude l'autonoma potestà regolamentare dei Comuni di imporre divieti o limiti più restrittivi di quelli già stabiliti. La decisione sottolinea l'importanza di un approccio unitario e coordinato nella gestione delle questioni ambientali, evitando sovrapposizioni o difformità normative che potrebbero compromettere l'efficacia della tutela e la certezza del diritto per gli operatori del settore.

Questa pronuncia rappresenta un importante precedente per tutti i Comuni che intendano intervenire in materie complesse e sensibili come quella ambientale, evidenziando la necessità di agire sempre nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi speciali.

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