Comunicati Stampa
Servizi

Bandiera verde di segnalazione obbligatoria

Regole stringenti per gli stabilimenti balneari a causa della nuova Ordinanza Balneare 2025: perché e dove acquistare la bandiera verde per essere subito in regola
Trieste, (informazione.news - comunicati stampa - servizi)

Con l’inizio della stagione estiva 2025, le autorità marittime hanno aggiornato le normative per la sicurezza dei bagnanti, introducendo modifiche sostanziali alle modalità di comunicazione visiva sulle spiagge italiane.

In questo nuovo assetto, la bandiera verde di segnalazione nelle direttive balneari assume un ruolo centrale, rappresentando non solo una condizione favorevole per la balneazione, ma anche un'indicazione precisa sulla presenza attiva dei servizi di soccorso.

L’Ordinanza Balneare 2025 definisce nel dettaglio i casi in cui può essere esposta la bandiera verde di segnalazione e introduce obblighi stringenti per gli stabilimenti balneari.

Di conseguenza, comprendere il significato di questo segnale è fondamentale per chiunque frequenti il litorale italiano, sia in qualità di gestore che come utente.

Fino al 2025, l’utilizzo della bandiera verde di segnalazione sulle spiagge italiane non era disciplinato in modo uniforme.

In molte ordinanze balneari locali, tale segnale veniva impiegato come indicazione facoltativa da parte dei gestori, in assenza di un obbligo normativo formale.

La normativa nazionale si concentrava principalmente sull’uso della bandiera rossa, prevista in caso di pericolo o assenza del servizio di salvataggio, e in alcuni casi della bandiera gialla, in presenza di condizioni meteo instabili.

L’Ordinanza Balneare 2025, emanata dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, ha introdotto per la prima volta a livello nazionale l’obbligo di esposizione della bandiera verde di segnalazione, definendone con precisione le condizioni di utilizzo, i requisiti tecnici e organizzativi da rispettare, e le modalità informative rivolte al pubblico.

Questa evoluzione normativa mira a garantire una comunicazione visiva unificata, affidabile e trasparente, riducendo le discrezionalità interpretative e rafforzando la tutela della sicurezza dei bagnanti su tutto il territorio nazionale

Significato  e requisiti normativi della bandiera verde 

La bandiera verde di segnalazione prevista dall’Ordinanza Balneare 2025 rappresenta l’indicatore ufficiale di condizioni favorevoli alla balneazione.

La sua esposizione implica non solo un contesto meteomarino privo di criticità, ma anche la piena operatività del presidio di salvataggio e l’adozione di tutte le misure previste per la tutela dell’incolumità dei bagnanti.

L’utilizzo regolamentato della bandiera verde di segnalazione non è lasciato alla discrezionalità del gestore, bensì subordinato al rispetto congiunto di parametri oggettivi e verificabili, concepiti per uniformare le prassi operative lungo tutto il territorio nazionale e prevenire esposizioni improprie del segnale visivo.

In particolare, l’Ordinanza stabilisce che l’autorizzazione all’esposizione del segnale verde è concessa solo quando risultano soddisfatti i requisiti che indichiamo di seguito. 

Presenza di assistenti bagnanti abilitati e operativi

L’innalzamento della bandiera verde di segnalazione è consentito solo in presenza di personale di salvataggio regolarmente abilitato, in numero proporzionato al fronte mare dello stabilimento.

L’Ordinanza Balneare 2025 richiede almeno due assistenti bagnanti ogni 150 metri lineari di arenile, con un ulteriore operatore ogni 75 metri aggiuntivi.

Gli assistenti devono essere in possesso di un brevetto in corso di validità, rilasciato da enti riconosciuti, nonché di certificazione medico-sportiva attestante l’idoneità fisica all’attività.

È altresì obbligatoria l’identificabilità del personale tramite t-shirt o divisa con dicitura ben visibile «SALVATAGGIO».

L’assenza anche temporanea di una delle unità previste comporta l’immediata rimozione della bandiera verde di segnalazione e l’esposizione del segnale rosso. 

Funzionalità delle dotazioni obbligatorie

L’Ordinanza 2025 impone che tutte le dotazioni di sicurezza previste siano effettivamente disponibili, collocate in posizione accessibile e perfettamente operative.

Tra queste rientrano i pattini di salvataggio (almeno uno ogni 100 metri), salvagenti anulari con cima galleggiante, fischietti, binocoli, maschere e, ove previsto, defibrillatori semiautomatici esterni (DAE).

È inoltre obbligatorio l’utilizzo di una torretta di osservazione sopraelevata per ogni tratto di spiaggia assistito.

Le attrezzature devono essere sottoposte a verifica giornaliera prima dell’inizio del servizio di balneazione e mantenute in perfetto stato di efficienza.

La mancanza o il malfunzionamento anche di una sola di queste dotazioni comporta l’impossibilità di mantenere la bandiera verde di segnalazione.

Collegamento attivo con le autorità marittime

Ultimo requisito, ma non meno rilevante per l'autorizzazione alla bandiera verde di segnalazione, è la disponibilità di un canale diretto e immediato di comunicazione con la Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Ogni stabilimento deve essere dotato di dispositivi di chiamata d’emergenza funzionanti, preferibilmente radio VHF o telefono dedicato, attraverso i quali gli assistenti bagnanti possano contattare i soccorsi marittimi o sanitari in caso di necessità.

Il collegamento con il numero unico di emergenza 112, seppure obbligatorio, non è sufficiente a garantire l’autorizzazione alla bandiera verde: è richiesto un protocollo operativo che includa tempi di risposta rapidi, identificazione del punto di intervento e presenza di personale formato per la gestione del panico.

L’integrazione con le autorità marittime locali è fondamentale per garantire la tempestività degli interventi e la copertura normativa in caso di sinistri.

Condizioni meteo-marine favorevoli alla balneazione

La possibilità di esporre la bandiera verde di segnalazione è strettamente correlata a condizioni ambientali che non presentino rischi per i bagnanti.

Tale giudizio non può essere lasciato alla soggettività dell’operatore, ma deve basarsi su parametri oggettivi come l’assenza di onde anomale, correnti pericolose, venti forti, presenza di meduse, inquinanti o materiali galleggianti potenzialmente dannosi.

Gli operatori balneari sono tenuti a monitorare in tempo reale l’andamento delle condizioni meteo-marine tramite fonti ufficiali (Meteomar, bollettini locali, osservazione diretta) e ad aggiornare tempestivamente lo stato della bandiera in funzione dei cambiamenti.

Il principio di massima precauzione impone che, in caso di dubbio, si preferisca l’uso della bandiera rossa.

Obblighi di cartellonistica per le bandiere di segnalazione

Le norme vigenti sulla bandiera verde di segnalazione e per le altre bandiere previste dal sistema di sicurezza impongono che il loro innalzamento sia sempre accompagnato da adeguati strumenti informativi destinati al pubblico.

Gli stabilimenti balneari hanno l’obbligo di installare, in posizione ben visibile all’ingresso dell’area attrezzata, una tabella esplicativa permanente che illustri il significato e la funzione delle diverse bandiere utilizzate per la comunicazione delle condizioni del mare e dei servizi attivi.

La tabella deve riportare in modo chiaro e inequivocabile le seguenti indicazioni:

Bandiera verde: condizioni favorevoli alla balneazione, con servizio di sorveglianza attivo

Bandiera gialla: condizioni meteo-marine instabili, con sorveglianza attiva e balneazione consentita con cautela

Bandiera rossa: condizioni pericolose o assenza del servizio di salvataggio, balneazione fortemente sconsigliata o vietata

I pannelli devono essere redatti in almeno tre lingue: italiano, inglese e tedesco, e corredati da simboli grafici standardizzati, facilmente interpretabili da un pubblico internazionale, inclusi i soggetti non alfabetizzati o con disabilità linguistiche.

Tale sistema di comunicazione visiva, unificato a livello nazionale, ha la finalità di ridurre le ambiguità, garantire una comprensione immediata dei livelli di rischio e favorire un comportamento responsabile da parte dei bagnanti, a prescindere dalla loro provenienza.

La mancata esposizione della tabella informativa o l’utilizzo di segnali non conformi può comportare sanzioni amministrative e la revoca temporanea dell’autorizzazione alla balneazione assistita.

Puoi acquistare la tua bandiera verde di segnalazione direttamente sul sito: www.starflagbandiere.it

Per maggiori informazioni
Ufficio Stampa
 STARLEAD (Leggi tutti i comunicati)
Via San Giorgio 5/d
34132 Trieste Italia
info@starlead.it