Il MEF abbassa la percentuale al 1,60%. Impatti su ravvedimento operoso, successioni, calcolo di usufrutti e rendite, rapporti bancari, mutui e cauzioni negli affitti. Dal 1° gennaio 2026 il costo del denaro negli adempimenti civili e fiscali diventa più leggero. Con il decreto MEF del 10 dicembre 2025 (pubblicato nella G.U. 289 del 15 dicembre), il tasso di interesse legale scende ufficialmente dal 2% applicato nel 2025 all’1,60%, confermando la tendenza al ribasso già in atto negli…
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Scende il tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2026. Effetti anche sul ravvedimento operoso Interessi legali più bassi nel 2026: il decreto del Ministero dell’Economia che aggiorna il tasso da applicare nel nuovo anno è stato pubblicato il 13 dicembre in Gazzetta Ufficiale. Dal 2 per cento previsto nel 2025 si scende all’1,6 per cento, con effetti su più fronti a partire dal ravvedimento operoso sulle sanzioni applicate in caso di tardivo pagamento delle imposte.
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Per il terzo anno consecutivo, prosegue la discesa del tasso degli interessi legali. Dal 1° gennaio 2026, gli interessi legali del 2 per cento in ragione d’anno, applicabili fino al 31 dicembre 2025, si riducono dello 0,40 per cento. Sarà infatti dell’1,60% la misura degli interessi applicabile dal 2026. In sei anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% del 2021, all’1,25 per cento del 2022, al 5 per cento del 2023, per arrivare al 2,5% del 2024, al 2% del 2025 e infine all’...
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Il nuovo tasso è fissato con decreto ministeriale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e tenendo conto dell’inflazione riscontrata nel periodo Scende dal 2% all'1,6% la percentuale del saggio di interesse da applicare dal 1° gennaio 2026 per la determinazione degli interessi legali. È quanto ha stabilito il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 10 dicembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato13 dicembre, serie generale n.
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Il D. Min. Economia e Fin. 10/12/2025, pubblicato nella G.U. del 13/12/2025, n. 289, ha fissato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 del Codice civile, al 1,60%, con decorrenza dal 01/01/2026. Ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile, allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
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Con decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha individuato il saggio degli interessi legali per l’anno 2026. Il codice civile, all’art. 1284, attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire annualmente la misura del saggio degli interessi legali, in deroga a quella fissata dalla norma.
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Condividi l'articolo: Con decreto del 10 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto la modifica della misura del saggio degli interessi legali, ai sensi dell’articolo 1284, primo comma, del Codice civile. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Il provvedimento è stato adottato in attuazione della facoltà attribuita al Ministro dall’articolo 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n.
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Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1,60% in ragione d'anno. Lo prevede il D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il MEF può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato.
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