Il contribuente può controbattere ai dubbi dell’Amministrazione finanziaria fornendo prove non generiche ma specifiche per ogni movimentazione contestata SINTESI: In materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art.
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