I rimborsi chilometrici forfettari dei professionisti concorrono alla formazione del reddito professionale e sono soggetti a ritenuta d’acconto. Dal 2025 i rimborsi chilometrici forfettari dei professionisti concorrono alla formazione del reddito e sono soggetti a ritenuta d’acconto. Sono esclusi dall’imponibile solo i rimborsi di spese effettivamente sostenute, documentate con giustificativi puntuali e pagate con strumenti tracciabili.
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Approfondimenti:
Con la Risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti e addebitati ai committenti. Sintesi elaborata da MySolution IA: L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 270/2025, chiarisce che i rimborsi chilometrici ai professionisti sono esclusi dal reddito solo se analiticamente documentati con giustificativi terzi.
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Con la risposta n. 270 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti applicabile dal 2025, che avrà il primo impatto sul modello REDDITI 2026. In particolare, è stata delineata la nozione di spese addebitate “analiticamente in capo al committente”, il cui rimborso è escluso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo ex art.
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La Risposta n. 270/2025, pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate, affronta un tema di fondamentale importanza per gli esercenti arti e professioni: il regime fiscale applicabile al rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente, con particolare riferimento alle novità introdotte nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ad opera del D.Lgs. n. 192/2024 (e delle successive modifiche).
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L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, fornisce alcuni chiarimenti al fatto se il rimborso spese chilometrico analiticamente addebitato, pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi, debba essere escluso dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 P.R. 600/1973. Inoltre, se qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenza dei chilometri…
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Il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai lavoratori autonomi, pur se commisurato ai chilometri effettivamente percorsi, non rappresenta un rimborso di spese «addebitate analiticamente» al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base all’articolo 54, comma 1, del Tuir ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.
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A partire dal 1° gennaio 2025 è cambiato radicalmente il trattamento dei rimborsi spese per i professionisti, con un impatto particolarmente positivo per chi opera in regime forfettario. La modifica chiave è contenuta nell’articolo...
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MESSINA, FRAZ. GRAVITELLI, VIA PIETRO CASTELLI 49 LOTTO 2 – DEPOSITO a P. 1/S, di un vano, w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 105 circa; con tracce di infiltrazioni. Prezzo base d’asta: euro 40.162,50. Messina, Fraz. San Placido Calonerò, S.P. 35. LOTTO 3 – FABBRICATO ad una el. f.t. con copertura a terrazzo, di tre vani ed accessori, con corte annessa e terreno agricolo di are 3.10, sul quale, come risultante dalla C.
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