La gestione dei compensi incassati può avere conseguenze importanti per chi applica il regime forfettario. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella Risposta n. 26/2026, affronta un caso concreto che interessa molti professionisti: cosa accade se vengono percepite somme non dovute e poi restituite? Tali importi incidono comunque sul limite degli 85.000 euro previsto dalla legge? La questione non è solo teorica, perché dal superamento di questa soglia dipende la…
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Regime forfettario: un caso sfortunato analizzato dall'Agenzia delle Entrate è l'occasione per ricordare come calcolare i compensi, ai fini del monitoraggio delle soglie che comportano la fuoriuscita L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26/2026, ha analizzato una vicenda che potremmo definire, senza timore di smentita, decisamente “sfortunata”. Il caso offre lo spunto per ribadire la rigidità del principio di cassa che governa il regime forfettario…
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026, ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, ”Regime Forfetario” o ”Regime”). In particolare, qualora il soggetto riceva compensi non dovuti e successivamente restituiti. La risposta dell’Agenzia delle Entrate Preliminarmente, si evidenzia che la presente risposta non implica né presuppone alcuna…
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In materia di regime forfetario, Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii., ai fini della verifica del limite di 85.000 euro di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato, rileva ogni compenso ovvero ricavo incassato compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente perché ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione.
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Con la risposta a interpello n. in tema di regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i compensi erroneamente corrisposti dalla ASP concorrono a formare i “compensi percepiti” rilevanti ai fini della determinazione del limite e (anche) della base imponibile dei soggetti in regime forfetario.
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I compensi percepiti o i ricavi conseguiti dal professionista o dall’imprenditore concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, anche nel caso in cui tali somme siano state erogate per errore e successivamente restituite al committente; è questa l’interpretazione dell’art. 1 comma 54 lett. a) della L. 190/2014 diffusa dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.
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