Il de cuius ha eseguito nel 2025 interventi di recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR sull’immobile adibito a propria “abitazione principale”. Alla sua morte, avvenuta nel corso del 2025, l’immobile passa all’erede che detiene il possesso ininterrottamente sino al 31.12.2025 - ma non lo destina a propria abitazione principale.
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