La circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025 chiarisce il regime transitorio opzionale introdotto dall’articolo 1 , commi 57‑63, della legge di bilancio 2025 per i servizi resi alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica. Il regime opera in attesa dell’autorizzazione UE al reverse charge “strutturale” di cui all’articolo 17 , sesto comma, lettera a‑quinquies), D.P.R. n. 633/1972. L’opzione consente che l’IVA sulle prestazioni interessate sia versata dal committente “in nome e per conto” del…
Leggi
Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi Hai già un abbonamento? Accedi Digital mese Sito senza limiti 3,00 € per 1 mese a seguire 7,90 €/mese Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito Tutti i contenuti del sito Nessuna pubblicità invasiva -20% Digital anno Sito senza limiti 63,00 € /anno a seguire 79,00 €/anno Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito Tutti i contenuti del sito Nessuna pubblicità invasiva -20% Digital Pro anno Sito + Copia digitale del giornale 175,00 € /anno a…
Leggi
In attesa dell’autorizzazione definitiva dell’Ue l’Agenzia delle entrate, con una circolare, fa il punto sul regime transitorio applicabile ad alcune tipologie di prestazioni di servizi L’ambito di applicazione del regime transitorio per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica e le istruzioni. Fatturazione e versamento dell’Iva tramite F24
Leggi
È il codice Ateco che individua i soggetti che possono optare per il regime opzionale Iva nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica. Con la circolare 14/E/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della disciplina che ha esteso il reverse charge al settore dei trasporti e alla logistica sia con riguardo all’’ambito di applicazione soggettivo del regime transitorio opzionale sia in tema di fatturazione e versamento dell’Iva tramite F24
Leggi
