Bollette, dal primo dicembre 2026 il cambio del fornitore di luce in 24 ore: chi potrà farlo e come funziona la nuova procedura Arera
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Redazione Economia
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Una svolta epocale per il mercato energetico italiano, quella che porterà a compimento un percorso avviato a livello europeo e che cambierà radicalmente il rapporto tra consumatori e fornitori di elettricità. Dal primo dicembre 2026, grazie a una delibera dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i clienti domestici potranno cambiare operatore per la fornitura di luce in un solo giorno lavorativo. Si tratta di una riduzione drastica dei tempi, se si considera che oggi, dalla sottoscrizione del nuovo contratto all’effettivo subentro, possono passare anche uno o due mesi, con le procedure tecniche che vengono eseguite al primo giorno del mese successivo alla richiesta. La mossa dell’Autorità, che recepisce le linee guida contenute nel cosiddetto Clean Energy Package europeo e nel decreto legislativo 210 del 2021, mira a rendere il mercato finale più fluido e concorrenziale, incoraggiando i clienti a cogliere con tempestività le offerte più vantaggiose senza restare imbrigliati in attese interminabili.
Una procedura a due velocità: il cambio tecnico in un giorno, l’iter completo in cinque
La narrazione del “cambio in 24 ore”, per quanto suggestiva, merita un approfondimento per comprendere cosa accadrà realmente una volta che la norma entrerà a regime. Il dato tecnico, come chiarito dalla stessa Arera, è che la tempistica di 24 ore si riferisce strettamente al passaggio della pratica all’interno del Sistema Informativo Integrato (SII), la piattaforma gestita da Acquirente Unico che coordina i flussi informativi tra i vari operatori. Questo passaggio, che oggi è legato a scadenze mensili fisse, diventerà quindi un processo continuo e rapidissimo. Tuttavia, l’intera procedura per l’utente finale avrà una durata maggiore, stimabile in circa cinque giorni lavorativi. A monte dello switch tecnico, infatti, ci sono delle fasi preliminari imprescindibili: il nuovo venditore dovrà effettuare i cosiddetti pre-check, ossia una serie di verifiche sui dati del cliente e sulla sua posizione debitoria, accertandosi che non ci siano situazioni di morosità pregressa che possano ostacolare il passaggio. Solo a valle di questi controlli, che richiederanno fino a due giorni, e di eventuali ulteriori verifiche tecniche tra i soggetti coinvolti, si potrà dare il via al cambio effettivo, che dovrà essere completato in 24 ore.
Domestici e non morosi: i requisiti per il passaggio lampo e l’esclusione del gas
Non tutti i consumatori, però, potranno beneficiare di questa nuova procedura accelerata, e il perimetro di applicazione è stato definito con precisione dall’Autorità. Innanzitutto, lo switching in 24 ore è riservato ai soli clienti domestici, restando quindi esclusi, almeno in questa prima fase, le piccole e medie imprese e le partite Iva, nonostante il decreto legislativo di recepimento avesse ipotizzato una platea più ampia. Un secondo, fondamentale paletto riguarda la puntualità nei pagamenti: la procedura rapida sarà preclusa ai clienti morosi, in particolare a coloro che hanno in corso una richiesta di sospensione della fornitura o che sono stati segnalati per un cambio di operatore finalizzato a eludere il pagamento di bollette insolute, pratica questa nota nel settore come “turismo energetico”. In terzo luogo, la misura ha un ambito circoscritto alla sola energia elettrica. Per le forniture di gas, al momento, non è prevista alcuna modifica delle tempistiche, che continueranno a seguire le regole ordinarie.
Le perplessità degli operatori e il nodo del turismo energetico
Se per i consumatori la prospettiva di un cambio più rapido rappresenta un indubbio vantaggio in termini di flessibilità e risparmio, gli operatori del settore guardano alla riforma con alcune preoccupazioni, legate principalmente alla gestione dei rischi commerciali. Durante la fase di consultazione avviata dall’Arera con la delibera 117/2025, le aziende hanno sollevato il timore che una procedura così veloce possa favorire comportamenti opportunistici da parte di clienti che cambiano fornitore non per cercare la tariffa migliore, ma per eludere sistematicamente i pagamenti. Il passaggio rapido, di fatto, riduce la finestra temporale in cui il vecchio fornitore può agire per il recupero del credito. Per questo motivo, alcune società avevano proposto misure più drastiche, come l’introduzione di un limite massimo di cambi consentiti in un anno o l’obbligo di un deposito cauzionale, soluzioni che l’Autorità ha però giudicato sproporzionate o eccessivamente complesse. Il sistema, quindi, si reggerà sulla capacità del SII e dei nuovi venditori di effettuare verifiche rapide ed efficaci, escludendo a monte le posizioni irregolari e lasciando invece campo libero ai clienti virtuosi, per i quali il passaggio sarà, finalmente, una procedura semplice e veloce.




