Regime forfettario 2026: soglie confermate e istruzioni per la verifica dei limiti
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Redazione Economia
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La Manovra 2026, ormai legge, ha scelto una linea di sostanziale continuità per il regime forfettario, evitando quelle rivoluzioni o ampliamenti della platea che in fase di dibattito erano stati ipotizzati. Una scelta dettata, come noto, dalle esigenze di bilancio e dalla necessità di garantire stabilità normativa a un sistema – quello del forfettario – che per le piccole partite Iva costituisce un fondamentale pilastro di semplificazione fiscale e contabile. La conferma più attesa, in particolare, riguarda la soglia dei redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno precedente, il cui innalzamento a 35.000 euro trova ora piena attuazione per il 2026, come stabilito dalla norma.
I requisiti di accesso e le cause di esclusione
Il perimetro di operatività del regime, del resto, è delineato in maniera netta dalla Legge n. 190 del 2014, il cui articolo 1, al comma 57, elenca senza ambiguità le cause di esclusione. Non possono, infatti, avvalersi di questa agevolazione coloro i quali già utilizzano regimi IVA speciali o altri regimi forfettari di reddito, come specificato dalle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter). Una esclusione che riguarda anche i contribuenti non residenti, fatta eccezione per quelli stabiliti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, a condizione che vi sia un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo. Si tratta di clausole che, se violate, espongono a controlli e a conseguenze fiscali rilevanti, in un contesto – è bene ricordarlo – dove le verifiche dell’amministrazione finanziaria sono sempre più digitali e puntuali.
La delicata verifica dei limiti a cavallo dell'anno
Proprio in questa fase di passaggio tra un anno e l'altro, per professionisti, artigiani e freelance – anche in territori come quello fermano, dove il lavoro autonomo è tessuto connettivo dell'economia – diventa cruciale l'attività di autocontrollo per verificare il mantenimento dei requisiti. La verifica, un’operazione delicatissima nell’ambito della gestione fiscale del proprio lavoro, deve concentrarsi principalmente sul rispetto del limite massimo di ricavi o compensi, fissato a 85.000 euro, e sul già citato tetto dei 35.000 euro per i redditi da dipendente dell'anno precedente. Il superamento di questi parametri, infatti, determina l’uscita obbligatoria dal regime, con regole e conseguenze fiscali che variano in modo significativo a seconda che la fuoriuscita avvenga in corso d’anno o a partire dall’anno successivo.
Cosa succede in caso di superamento dei limiti
Quando il superamento della soglia dei ricavi si manifesta nel corso dell'anno in corso, il contribuente dovrà abbandonare il forfettario a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato oltrepassato il limite, passando al regime ordinario con tutti gli oneri che ne conseguono. Se, invece, il superamento viene constatato solo a chiusura dell’esercizio, valutando i ricavi complessivi dell'anno, la fuoriuscita scatterà obbligatoriamente a partire dal primo gennaio dell'anno nuovo. In quest'ultimo caso, l’imposta sostitutiva – che rimane generalmente al 15%, salvo la riduzione al 5% per le start-up nei primi cinque anni di attività – si applicherà fino alla fine dell'anno in cui i limiti sono stati, purtroppo, superati. Una continuità normativa, quella del 2026, che non deve quindi indurre abbassamento della guardia: la tutela della semplificazione offerta dal forfettario va infatti di pari passo con un’attenzione maggiore, da parte del fisco, verso errori e abusi, come dimostrano anche alcune recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto professionisti accusati di aver strumentalizzato il regime per attività illecite, casi trattati dalle procure con riservatezza e senza la diffusione di dettagli non necessari.




