Forfettari, l'incognita dei rimborsi spese e il controllo per il 2026
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Redazione Economia
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Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio, per i professionisti che operano nel regime forfetario si profila una consueta, ma non per questo meno delicata, operazione di verifica dei parametri che ne consentono la permanenza, un calcolo nel quale rientrano anche le spese analiticamente addebitate e fatturate ai clienti, la cui natura imponibile costituisce un enigma interpretativo destinato a riverberarsi nella dichiarazione del 2025. La questione, che attiene alla qualificazione giuridica di tali voci, impone una valutazione attenta, poiché l'errata classificazione potrebbe condurre a una distorsione nella quantificazione del reddito imponibile, con tutte le conseguenze del caso. Si tratta, in sostanza, di stabilire se tali somme, che formalmente rimborsano un esborso sostenuto, debbano o meno concorrere a formare il complesso dei compensi, un aspetto che richiede di esaminare la reale sostanza del rapporto con il committente e la documentazione probatoria a corredo.
La permanenza nel regime e il principio della cassa allargata
Oltre alla spinosa questione dei rimborsi, il passaggio di anno solare impone un rigoroso controllo rispetto ai paletti previsti dalla normativa, la cui inosservanza determina la fuoriuscita dal regime con effetti immediati o differiti. La legge di Bilancio, infatti, ha confermato per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, un limite che però si applica secondo il principio della cassa allargata, ossia con riferimento alle somme effettivamente percepite nell'anno precedente, a prescindere dal momento in cui sono state maturate. Questo meccanismo, pensato per allineare la tassazione al flusso di cassa del contribuente, rappresenta un'effettiva insidia per chi, ad esempio, ha ricevuto nell'anno in corso arretrati relativi a periodi precedenti, i quali vanno a sommarsi alle altre entrate e possono facilmente far superare la soglia stabilita, innescando una revisione dello status fiscale.
Le conseguenze di una fuoriuscita dal forfettario
Quando il superamento dei limiti si verifica in corso d'anno, le regole prevedono l'immediata cessazione dei benefici del forfettario a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto lo sforamento, obbligando il professionista ad adottare il regime ordinario per la parte restante dell'esercizio e a tenere una contabilità più articolata. Se, al contrario, il mancato rispetto dei requisiti emerge soltanto al termine dell'anno, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, la fuoriuscita sarà efficace per l'intero anno solare successivo, imponendo una transizione completa verso il sistema fiscale ordinario a partire dal primo gennaio. In entrambi gli scenari, la consapevolezza delle tempistiche e degli obblighi connessi diventa fondamentale per gestire il cambiamento senza incorrere in sanzioni, organizzando per tempo gli adempimenti contabili e previdenziali più gravosi.
Il quadro invariato della tassazione agevolata
Per coloro che, superato lo scoglio del controllo, confermeranno la propria idoneità, il regime forfetario continuerà a offrire per il 2026 la medesima struttura agevolativa che ne ha decretato il successo, con un'aliquota al 5% per i primi cinque anni di attività e al 15% per i periodi successivi, applicata su un reddito imponibile determinato attraverso un coefficiente di redditività. Questo sistema, che esonera dal calcolo delle singole spese deducibili e dall'applicazione dell'Iva, rimane un pilastro della fiscalità di vantaggio per una platea ampia di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, i quali però devono fare i conti con un perimetro normativo definito da requisiti sempre più stringenti e da interpretazioni, come quella sui rimborsi spese, che richiedono una costante attenzione alla prassi amministrativa e ai possibili orientamenti degli uffici.




