Chico Forti resta in carcere, la Cassazione: nessun ravvedimento né risarcimento ai familiari della vittima

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La Corte di Cassazione, con il deposito delle motivazioni di una sentenza resa nota proprio nelle ultime ore, ha di fatto chiuso ogni spiraglio per l’immediata scarcerazione di Chico Forti, il produttore trentino di 67 anni che sta scontando l’ergastolo nel carcere veronese di Montorio per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami, e per il quale l’uomo, va ricordato, ha sempre professato la propria estraneità ai fatti. I giudici della Suprema Corte, chiamati a esprimersi sul ricorso presentato dal team legale di Forti avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia, hanno espresso un parere netto e motivato che ribadisce l’insussistenza dei presupposti per concedere la libertà condizionale, basandosi su due pilastri fondamentali che emergono dagli atti: il mancato ravvedimento interiore del condannato e la totale assenza di un’offerta risarcitoria, anche meramente simbolica, nei confronti dei parenti della vittima, Anthony Pike.

Il nodo del ravvedimento e l’insensibilità al dolore della famiglia

Nel testo depositato dalla Corte, i giudici non si limitano a una formale declaratoria di inammissibilità, ma entrano nel merito della personalità del detenuto, riprendendo e facendo proprie le valutazioni espresse in precedenza dal Tribunale di sorveglianza veneto, valutazioni che vengono definite come un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità. La Cassazione sottolinea come dalle relazioni di osservazione redatte sul conto di Forti emerga in modo inequivocabile quella che viene definita una sostanziale “insensibilità verso il dolore cagionato alla famiglia e alla vittima”, una mancanza assoluta di quello che i tecnici chiamano “sentimento empatico”. Non si tratta, per i giudici, di valutare la professione di innocenza che Forti continua a ribadire, un elemento che di per sé potrebbe anche non costituire un ostacolo insormontabile, ma di constatare l’assenza di un percorso interiore che porti il condannato a misurarsi con le conseguenze del reato per cui è stato giudicato colpevole in via definitiva negli Stati Uniti.

Il risarcimento negato e la distinzione tra gli ordinamenti

Parallelamente all’aspetto più intimo e personale del pentimento, la Suprema Corte pone l’accento sulla questione prettamente patrimoniale e civilistica del risarcimento del danno. La difesa di Forti aveva tentato di sostenere una tesi basata sulla prescrizione del diritto al risarcimento secondo la legge dello Stato della Florida o, in subordine, sull’assenza di una formale costituzione di parte civile e di conseguenti statuizioni sul punto da parte del giudice americano. Un argomento, questo, che i giudici hanno respinto con decisione, parlando espressamente di “incongrua sovrapposizione tra la normativa statunitense e quella italiana”. Il fulcro della questione, spiegano dalla Cassazione, non risiede affatto nell’esistenza di una condanna al pagamento di somme o nella mancata proposizione di domande risarcitorie da parte dei familiari della vittima nel corso del processo oltreoceano. Il vero cuore del problema, invece, è un altro e attiene alla sfera della volontà personale del condannato: i giudici cercavano una prova, un segnale, una “spontanea offerta – proveniente dal condannato – di provvedere al risarcimento in danno della persona offesa”. Un gesto che avrebbe potuto, se non colmare il vuoto lasciato dalla perdita, almeno rappresentare un primo, timido passo verso un riconoscimento del danno arrecato, un gesto che, allo stato degli atti, non è mai stato compiuto.

La vita in carcere e i permessi lavorativi

Nonostante il netto rifiuto opposto alla richiesta di libertà condizionale, che avrebbe comportato per Forti l’inserimento in un regime di semilibertà o di libertà vigilata, la vita del detenuto all’interno della casa circondariale di Montorio non è però caratterizzata dall’inattività o dall’isolamento totale dal mondo esterno. Come specificato dai suoi legali, gli avvocati Alessandro Favazza e Carlo Dalla Vedova che ne seguono le sorti giudiziarie, Forti continua infatti a poter usufruire dei permessi previsti dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, quelli che regolano il lavoro all’esterno. Un’opportunità, questa, che gli era stata concessa già nello scorso mese di settembre dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia e che la decisione della Cassazione non ha intaccato. Così, dal giovedì al sabato, Forti lascia il carcere nelle prime ore del mattino per recarsi in un’azienda agricola situata nella Bassa veronese, a circa 47 chilometri di distanza, dove si dedica alla raccolta della legna e ad altre mansioni agricole, per poi fare ritorno in cella al termine della giornata lavorativa. Un’attività che, se da un lato gli consente di trascorrere alcune ore fuori dalle mura del penitenziario e di mantenersi attivo, dall’altro non modifica la sostanza del suo stato di detenzione, rispondendo a una logica di trattamento rieducativo della pena che non entra in contraddizione, agli occhi dei magistrati, con la persistente mancanza di quei segnali di pentimento che sarebbero invece necessari per un regime di maggiore libertà.

L’iter giudiziario e la posizione della difesa

La vicenda giudiziaria di Chico Forti, va ricordato, affonda le sue radici in una notte di febbraio del 1998, quando il senza vita di Dale Pike, figlio dell’imprenditore alberghiero Anthony Pike, venne ritrovato su una spiaggia di Miami. Un delitto per il quale Forti venne arrestato, processato e condannato all’ergastolo nel 2000 da una giuria americana, una condanna che ha sempre scontato prima in Florida e poi, dal maggio del 2024, in Italia, grazie a un provvedimento di trasferimento fortemente voluto dal governo italiano e che ne ha permesso il rientro in patria per scontare il resto della pena in un carcere nazionale. Un rientro, quello di Forti, che era stato accolto con grande enfasi mediatica e politica, ma che non ha certo chiuso i conti con la giustizia italiana, chiamata ora a gestire le richieste di benefici penitenziari. La decisione della Cassazione, che mette nero su bianco l’assenza di un autentico ravvedimento e la mancanza di una volontà risarcitoria, rappresenta una pietra d’angolo importante in questo percorso, anche se i legali del trentino, pur con amarezza, non escludono di poter riproporre in futuro una nuova istanza, qualora dovessero maturare nuovi e significativi elementi di valutazione sulla personalità del loro assistito.

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Description: La Cassazione nega la libertà condizionale a Chico Forti: nessun ravvedimento e mancato risarcimento ai familiari della vittima. Ecco le motivazioni.

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