Crediti d'imposta acquistati dai professionisti, arriva l'imposta sostitutiva del 26% sui differenziali

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Redazione Scienza e Tecnologia Redazione Scienza e Tecnologia   -   Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026 ed entrata in vigore dal giorno successivo, il D.Lgs. 148/2026, noto come decreto Omnibus, ha ridefinito in via espressa il trattamento fiscale dei proventi che gli esercenti arti e professioni realizzano acquistando crediti d'imposta a un corrispettivo inferiore al valore nominale. L'intervento, il quarto correttivo della riforma fiscale, consta di 37 articoli e incide su redditi, successioni e donazioni, Iva, accertamento, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, Terzo settore, accise e sanzioni.

Per i professionisti assume rilievo specifico l'articolo 3, che modifica l'articolo 54 del vecchio Tuir e, parallelamente, l'articolo 56 del nuovo Tuir introdotto dal D.Lgs. 117/2026, stabilendo che i differenziali positivi realizzati mediante cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi, costituiscono reddito e sono assoggettati a un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Il superamento delle incertezze applicative

Prima della riforma, l'acquisto sotto la pari di crediti d'imposta da parte dei professionisti era caratterizzato da una completa irrilevanza fiscale. La risposta a interpello n. 472 del 30 novembre 2023 aveva escluso ogni rilevanza reddituale del differenziale, non riconducibile ai redditi di capitale, ai redditi diversi né ai redditi di lavoro autonomo. Il quadro è mutato a decorrere dall'anno d'imposta 2024, con l'entrata in vigore del principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs.

192/2024, in base al quale concorrono a formare il reddito tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività esercitata. Le risposte a interpello n. 171/2025 e n. 6/2026 hanno poi affermato la rilevanza autonoma del costo di acquisto, nel periodo di sostenimento, e del valore nominale compensato, nei periodi di utilizzo, anche ai fini Irap dal 2024, confermando per contro l'irrilevanza dei crediti acquistati prima di tale annualità.

La nuova disciplina supera tali incertezze applicative, ripristinando una maggiore simmetria tra costo sostenuto e provento tassabile.

Il criterio di determinazione del differenziale

Il meccanismo di calcolo cambia a seconda della modalità di fruizione del credito. In caso di cessione a terzi, assume rilevanza la differenza tra il corrispettivo effettivamente ricevuto e il costo storico sostenuto all'atto dell'acquisto. Qualora invece il credito acquistato venga utilizzato in compensazione, il differenziale deve essere determinato applicando un criterio proporzionale, facendo riferimento alla sola parte del costo di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

Il differenziale positivo concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta di utilizzo del credito in compensazione, con imposta sostitutiva dovuta in luogo dell'Irpef ordinaria e delle relative addizionali, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

Il caso operativo

Si ipotizzi che uno studio associato abbia acquistato il 9 settembre 2026 un credito superbonus di valore nominale pari a 100.000 euro, a fronte di un corrispettivo di 90.000 euro, fruibile in quattro rate annuali di pari importo a decorrere dal 2027, da utilizzare in compensazione dei debiti Iva e delle ritenute sui dipendenti. Poiché l'acquisto è successivo alla data di entrata in vigore del decreto, il nuovo regime si applica in via obbligatoria, senza che rilevi la disposizione transitoria. Nel 2027 la rata compensata sarà di 25.000 euro, la quota proporzionale del costo di acquisto di 22.500 euro e il differenziale positivo imponibile di 2.500 euro, con imposta sostitutiva dovuta pari a 650 euro. Il medesimo criterio si applica alle rate compensate nel 2028, nel 2029 e nel 2030, con un differenziale imponibile di 2.500 euro per ciascun periodo d'imposta e un totale di 10.000 euro sull'intero piano di fruizione. Non assumono autonoma rilevanza, quali componenti positivo e negativo del reddito, il valore nominale del credito compensato e il costo di acquisto sostenuto nel 2026: il costo rileva unicamente in quanto termine di determinazione del differenziale.

L'opzione retroattiva e il raccordo con il concordato

Il decreto concede ai professionisti la facoltà di applicare la tassazione sostitutiva in via retroattiva, con riferimento ai crediti acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Restano esclusi i crediti ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

Sul fronte del concordato preventivo biennale, i crediti d'imposta acquistati continuano a non modificare il reddito e il valore della produzione netta definiti con l'istituto, ma cambia il percorso attraverso il quale si arriva a questa conclusione. L'articolo 28 del provvedimento rafforza inoltre il regime premiale in caso di rinnovo dell'adesione per il biennio 2026-2027: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti sale a 100.000 euro annui relativamente all'Iva e a 70.000 euro annui per imposte dirette e Irap, mentre per i versamenti rateali non sono dovuti interessi. Ai soggetti Isa che rinnovano il concordato è riservato un nuovo ravvedimento speciale per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, con versamento effettuabile tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili, con un minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità ai fini delle imposte sui redditi, e termini di accertamento prorogati al 31 dicembre 2029.

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