730/2026, attenzione alla doppia delega e ai nuovi codici dei mutui
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Redazione Economia
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La campagna dichiarativa per l’anno d’imposta 2026, che si apre ufficialmente con la messa a disposizione dei modelli precompilati dal prossimo 30 aprile, porta con sé un paradosso tutto italiano: quello per cui una riforma pensata per semplificare la vita ai contribuenti finisce per complicare alcuni passaggi tecnici cruciali. Da un lato, infatti, l’Agenzia delle Entrate spinge sull’acceleratore del digitale e della “fiducia”, offrendo un vero e proprio scudo fiscale a chi accetta i dati senza modificarli; dall’altro, la burocrazia si inceppa su dettagli non secondari, come la gestione delle deleghe per l’accesso ai Caf e la compilazione degli interessi passivi sui mutui.
Partiamo proprio dal primo scoglio, quello che riguarda il rapporto tra contribuente e intermediario abilitato. Molti pensavano che l’introduzione della delega unica – quella procedura, attiva dallo scorso dicembre, che permette a un cittadino di autorizzare un professionista o un Caf a operare sui propri servizi online per un quadriennio – fosse la chiave che apre tutte le porte del fisco digitale. In realtà, per quanto riguarda la precompilata, questa chiave non gira nella serratura. Il nome può trarre in inganno, ma l’accesso al modello 730/2026 richiede ancora un’apposita procedura, una sorta di lasciapassare specifico che deve essere rinnovato anno per anno.
Il motivo di questa rigidità, va detto, affonda le radici nella tutela della privacy e nella delicatezza dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi. La normativa (si veda l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014) non è stata ancora allineata alla nuova disciplina della delega unica, e quindi chi si rivolge a un centro di assistenza fiscale per l’invio del 730 dovrà comunque firmare un incarico ad hoc, indicando l’anno d’imposta per cui si rilascia il consenso. Una doppia autorizzazione, quella generica e quella specifica, che rischia di generare file agli sportelli ma che, almeno per ora, l’amministrazione finanziaria non ha intenzione di superare, anche alla luce delle cautele imposte dal Garante su un patrimonio informativo ritenuto a “elevato rischio”.
La complicazione dei mutui e la giungla dei codici
Se la gestione delle deleghe rappresenta un intoppo procedurale, la compilazione del rigo E7 (quello dedicato agli oneri e alle spese) si presenta quest’anno come un vero e proprio rompicapo per chi ha acceso un mutuo. I modelli dichiarativi – che si tratti del 730 o del Redditi PF 2026 – si complicano in maniera significativa nella sezione relativa agli interessi passivi, imponendo una distinzione minuziosa basata sulla data di stipula del contratto.
Non basta più sapere che si ha diritto alla detrazione del 19% su un massimale di 4.000 euro per l’abitazione principale. Il software dell’Agenzia, o il commercialista di turno, dovranno ora utilizzare tre codici diversi a seconda dell’epoca in cui il rogito è stato firmato. Il codice 7 è riservato ai mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021; il codice 48 copre il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024; mentre per i contratti accesi dal 1° gennaio 2025 in poi bisogna utilizzare il codice 57. Una frammentazione che, lungi dall’essere una mera questione formale, risponde alla necessità del fisco di calibrare i conteggi alla luce del nuovo sistema di tassazione a tre scaglioni e delle decurtazioni previste per i redditi più alti.
È quindi fondamentale, prima di accettare la precompilata o di apporre il visto di conformità, verificare la data riportata nel contratto originale: un errore in questo campo, sebbene possa sembrare banale, espone il contribuente a possibili contestazioni.
Lo scudo fiscale: accettare o modificare?
Ma se la compilazione è diventata più tecnica, il vero vantaggio per il cittadino “distratto” – o per chi semplicemente non vuole rischiare – risiede nella possibilità di non fare nulla. Il sistema della precompilata 2026 premia chi non tocca i dati. Accettando il modello così come viene proposto dall’Agenzia delle Entrate, infatti, scatta una sorta di “clausola di salvaguardia” molto potente: l’amministrazione finanziaria rinuncia a chiedere la documentazione giustificativa per tutte quelle spese che provengono da fonti qualificate.
Parliamo dei dati trasmessi da banche, assicurazioni, Inps, farmacie e strutture sanitarie convenzionate. In questi casi, poiché il Fisco ritiene che le comunicazioni di terzi siano “complete e affidabili”, non vi sarà alcun controllo formale a posteriori. Se la banca ha sbagliato a comunicare gli interessi del mutuo, o se la farmacia ha caricato male una ricetta, la responsabilità non ricade sul contribuente, il quale non dovrà restituire il beneficio né subire sanzioni.
Tuttavia, questo scudo si incrina nel momento in cui il cittadino decide di intervenire. Se si modifica un importo già presente (ad esempio aumentando le spese mediche perché si è trovata una ricevuta mancante), la protezione decade limitatamente a quella categoria di spesa. E se si decide di aggiungere una voce totalmente assente, come un bonus ristrutturazione, quella specifica posta sarà sottoposta al vaglio documentale ordinario. Chi ha una situazione complessa farebbe dunque bene a rivolgersi a un professionista per il visto di conformità, una sorta di assicurazione che trasferisce il rischio delle sanzioni sull’intermediario.
Il calendario operativo e le scadenze
Per orientarsi in questo dedalo normativo, è utile tenere a mente il calendario delle scadenze. Il 30 aprile segna l’inizio della fase consultiva: i modelli saranno disponibili online, accessibili con Spid, Cie o Cns, ma in modalità di sola lettura. Questo è il momento ideale per incrociare i dati precompilati con la Certificazione Unica ricevuta a marzo, senza fretta.
Dal 15 maggio, invece, si entra nel vivo: il sistema si sblocca e sarà possibile modificare, integrare e inviare definitivamente la dichiarazione. Chi ha fretta di ricevere il rimborso in busta paga (già a luglio o agosto) farebbe bene a non procrastinare l’invio oltre i primi giorni di giugno, mentre il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2026 è fissato al 30 settembre. Un arco temporale ampio, dunque, ma che quest’anno richiederà una marcia in più per districarsi tra le due anime della dichiarazione: quella della semplificazione promessa e quella della burocrazia che, a tratti, sembra volersi difendere.




