Il Viminale condannato a risarcire un migrante trasferito in Albania, il giudice: "Operazione senza provvedimento scritto"
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Redazione Interno
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Parte dal carcere di Cuneo, e più precisamente da una sezione della casa circondariale dove un cittadino algerino di 56 anni stava scontando l’ultima di una lunga serie di detenzioni, la vicenda giudiziaria che ha portato il Ministero dell’Interno a dover mettere mano al portafogli. Il Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 10 febbraio scorso, ha infatti condannato il Viminale al pagamento di 700 euro in favore dell’uomo, un immigrato irregolare con alle spalle un curriculum criminale che, a volerlo riassumere, conta ben ventitré condanne definitive -4-7. Una storia, la sua, che si dipana nell’arco di circa trent’anni di permanenza non autorizzata sul territorio nazionale, costellata da reati che vanno dalle lesioni personali — con un’aggressione particolarmente violenta ai danni di una donna italiana, colpita con calci e pugni al volto fino a provocarle un trauma cranico e oculare — allo spaccio di sostanze stupefacenti, passando per furti e rapine -2-9.
Un trasferimento contestato e l’inganno sulla destinazione
Il fulcro della disputa, che ha visto la Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma accogliere il ricorso presentato dal legale dell’algerino, non risiede tuttavia nella legittimità del suo trattenimento in sé, quanto piuttosto nelle modalità con cui questo è stato eseguito. L’uomo, che nel corso degli anni ha fornito alle forze dell’ordine almeno tredici diverse generalità, risultando di fatto un fantasma per l’anagrafe e non possedendo mai un regolare permesso di soggiorno, si trovava ristretto presso il centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Gradisca d’Isonzo quando, nella primavera del 2025, gli venne comunicato l’imminente trasferimento verso la struttura di Brindisi -1-5. In realtà, come emerso dalle carte giudiziarie e come raccontato dalla compagna dell’uomo in un messaggio poi finito agli atti, il viaggio ebbe un epilogo diverso: destinazione Gjader, in Albania, all’interno di uno dei centri realizzati dal governo italiano in territorio albanese -6.
Fu solo dopo quarantotto ore dal suo arrivo che il cinquantaseienne, il quale tra l’altro stava portando avanti un percorso di valutazione delle capacità genitoriali che prevedeva contatti periodici con i figli minori, affidati nel frattempo ai nonni materni, venne a conoscenza di trovarsi fuori dal territorio italiano. Un inganno, questo della falsa comunicazione, che il giudice Corrado Bile, estensore della sentenza, ha ritenuto lesivo dei diritti fondamentali della persona, sottolineando come il trasferimento sia avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato, un atto amministrativo che avrebbe dovuto mettere il trattenuto nelle condizioni di potersi difendere e di impugnare la decisione dinanzi a un magistrato -3-6. La procedura, secondo quanto stabilito dal Tribunale, ha inciso negativamente sulla sfera privata e familiare del ricorrente, tutelata dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonostante il suo passato giudiziario e la perdita della potestà genitoriale già decretata in precedenza.
Il profilo giudiziario dell’uomo e le espulsioni inevase
A fare da sfondo a questa vicenda, e a renderla particolarmente spinosa sul piano del dibattito pubblico, è la figura del migrante risarcito. Si tratta di Laaleg Redouane — ma l’identità anagrafica resta incerta vista la mole di alias utilizzati —, un uomo entrato in Italia, secondo quanto ricostruito, nel lontano 1995 attraverso la frontiera di Ventimiglia -9. Da allora, nonostante la lunga permanenza e una relazione con una cittadina italiana da cui sono nati due figli, non ha mai regolarizzato la sua posizione. Le autorità di pubblica sicurezza lo hanno più volte denunciato per inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri, e i prefetti di Alessandria e di Cuneo hanno firmato nei suoi confronti due distinti decreti di espulsione per motivi di pericolosità sociale, provvedimenti che lui non ha mai ottemperato, rimanendo di fatto sempre sul territorio -7. La sua carcerazione a Cuneo, terminata nel febbraio del 2025, era scaturita dall’ultima di undici detenzioni, e all’atto della scarcerazione, anziché essere rimesso in libertà, era stato immediatamente condotto al Cpr di Gradisca d’Isonzo in esecuzione di un nuovo provvedimento di trattenimento finalizzato al rimpatrio.
Durante la sua permanenza nel centro albanese, durata circa un mese, l’uomo ha avanzato richiesta di protezione internazionale, un diritto che in passato, come emerge dagli atti, aveva invece rifiutato quando gli era stato prospettato in carcere -7. Una volta rimpatriato in Italia a seguito di un’altra decisione giudiziaria, è partita la causa civile per ottenere un indennizzo. La richiesta iniziale del suo avvocato, Gennaro Santoro, era di 5.000 euro, ma il Tribunale ha ritenuto congrua la cifra di 700 euro, quantificata in via equitativa, più la rifusione delle spese processuali, considerando il periodo di illegittima privazione della libertà in territorio straniero e le modalità giudicate "degradanti" del viaggio, durante il quale l’uomo è stato tenuto con le fascette ai polsi per l’intera durata del tragitto -5-6.
Il precedente del risarcimento da 18mila euro e il contesto giurisprudenziale
Questa non è, peraltro, l’unica pronuncia della Diciottesima Sezione Civile del Tribunale di Roma a sollevare un polverone mediatico e politico. La stessa sezione, che annovera tra i suoi giudici Silvia Albano, esponente di Magistratura Democratica, e Damiana Colla, aveva già fatto parlare di sé in passato. È del 2023, ad esempio, la sentenza con cui la giudice Colla ha condannato il Viminale a risarcire con la somma di 18.000 euro un cittadino pakistano, respinto dall’Italia verso la Slovenia e poi finito in Bosnia, in quello che venne definito un caso di "trattamenti inumani" e di violazione del diritto d’asilo -2. In quell’occasione, l’uomo, che nel frattempo aveva fatto rientro in Italia ottenendo lo status di rifugiato, era stato risarcito per il ritardo subito nell’accesso alla procedura di protezione internazionale.
Nel caso specifico dell’algerino trasferito in Albania, il giudice Bile non è entrato nel merito della bontà del protocollo Italia-Albania né ha messo in discussione la legittimità dei centri costruiti oltre Adriatico, ma ha circoscritto la sua valutazione al vizio procedurale. Tuttavia, l’avvocato Santoro, intervistato in merito, ha parlato di una decisione destinata a fare da apripista, sottolineando come tutti i trasferimenti verso Gjader avvengano allo stato attuale "arbitrariamente, immotivatamente e senza un provvedimento scritto" -1. Un modus operandi che, a suo dire, moltiplica in modo esponenziale la violazione dei diritti all’interno di strutture come i Cpr, dove la detenzione, lo ricordiamo, non consegue alla commissione di un reato ma a una violazione amministrativa delle norme sul soggiorno.




