Bonus barriere architettoniche al 75%, niente proroga: la misura termina il 31 dicembre 2025
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Redazione Economia
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L’orologio della detrazione maggiorata per l’abbattimento delle barriere architettoniche si è fermato. Il bonus che consentiva di recuperare il 75% delle spese sostenute per interventi mirati a rendere gli edifici piú accessibili non è stato inserito nella legge di Bilancio 2026, e di conseguenza, come confermano le prime circolari dell’Agenzia delle Entrata di inizio anno, la misura non è operativa per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026. Chi aveva preventivato lavori di questo tipo deve quindi fare i conti con un quadro agevolativo profondamente mutato, dovendo orientarsi verso le detrazioni ordinarie per le ristrutturazioni edilizie.
La scadenza, come precisato da diverse analisi tecniche, è legata alla data di sostenimento della spesa, non alla conclusione dei lavori. Questo principio, già chiarito in passato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che per le persone fisiche – e quindi per i privati che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa – ciò che conta è la data del bonifico o del pagamento. Purché questo avvenga entro il 31 dicembre 2025, l’agevolazione resta valida anche se i cantieri si protraggono nei mesi successivi, purché naturalmente i lavori vengano effettivamente realizzati. Per imprese e società, invece, rileva il criterio di competenza, legato allo stato di avanzamento dei lavori.
Dalle rampe agli infissi, cosa si può ancora fare con il bonus ristrutturazioni
Archiviato il bonus barriere al 75%, l’unica via percorribile nel 2026 per chi deve realizzare interventi di domotica, installare un ascensore esterno o adeguare un bagno alle esigenze di persone con ridotte capacità motorie è il bonus ristrutturazioni. L’aliquota di questa detrazione, che ricordiamo essere del 50% per chi interviene sulla propria abitazione principale e del 36% per le seconde case o le parti comuni condominiali, si applica anche a questi lavori, a patto che rispettino i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 236 del 1989. La legge di Bilancio ha confermato queste percentuali per l’intero 2026, prima della riduzione prevista per il 2027. Il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione rimane di 96.000 euro per unità immobiliare, ma attenzione: tale importo massimo viene ridotto in funzione del reddito del contribuente, scendendo a 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro e ad appena 8.000 euro per chi supera i 100.000 euro annui.
Tra le opere che rientrano in questa agevolazione, e che quindi possono essere pianificate per il 2026, troviamo gli interventi sui cosiddetti collegamenti verticali. Si tratta, per esempio, della sostituzione o dell’installazione di montascale, piattaforme elevatrici o ascensori esterni, ma anche della costruzione di rampe con pendenza adeguata. Sono detraibili anche i lavori sugli infissi, come l’allargamento dei vani porta per garantire un passaggio minimo di 80 centimetri o la sostituzione di finestre con meccanismi di apertura facilitati. Rientrano nell’agevolazione anche la realizzazione di percorsi esterni con materiali antiscivolo e gli interventi di automazione domestica che permettono il controllo a distanza di luci, tapparelle e sistemi di apertura, migliorando la qualità della vita all’interno delle mura domestiche.
Acquisto auto agevolato: con la patente speciale l’Iva al 4% prescinde dalla legge 104
Se per le ristrutturazioni il panorama si fa meno generoso, un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate offre una semplificazione importante per la mobilità delle persone con disabilità. Con la risposta a interpello numero 35, pubblicata l’11 febbraio 2026, il Fisco ha stabilito che per ottenere l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo è sufficiente essere in possesso di una patente speciale che riporti i codici degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Il caso specifico riguardava un titolare di patente categoria Bs, ma il principio ha una portata generale: non è necessario possedere una certificazione di handicap ai sensi della legge 104, perché il documento di guida, con le sue prescrizioni tecniche, attesta già la condizione di ridotta o impedita capacità motoria permanente che dà diritto al beneficio. La patente, insomma, diventa Titolo sufficiente a comprovare il diritto all’agevolazione, purché gli adattamenti – anche se di serie – siano esplicitamente indicati.
La documentazione da presentare al rivenditore, quindi, si snellisce. Oltre alla patente speciale, il contribuente dovrà fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesti di non aver usufruito della stessa agevolazione nei quattro anni precedenti, o di aver eventualmente demolito il veicolo acquistato in precedenza. Questo principio, già introdotto dal decreto-legge 121 del 2021 e dal decreto ministeriale del 16 maggio 1986, viene ora ribadito con chiarezza, mettendo fine a possibili incertezze interpretative. L’agevolazione, lo ricordiamo, spetta per veicoli con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina o ibridi, 2.800 per i diesel e potenza non superiore a 150 kilowatt per quelli elettrici.
Riparazioni e nuovo acquisto dopo quattro anni, le regole sui tempi
Un altro tassello importante riguarda la manutenzione straordinaria dei veicoli già acquistati con le agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate, in un intervento pubblicato il 16 febbraio 2026 su FiscoOggi, ha fatto chiarezza su un caso concreto che riguarda la sostituzione di un componente complesso come la meccatronica del cambio automatico. La spesa, se di natura straordinaria e non di ordinaria manutenzione (come sarebbero invece un tagliando o il cambio dell’olio), può essere detratta al 19% su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tuttavia, esiste un vincolo temporale stringente: la riparazione straordinaria deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di acquisto del veicolo. Nel caso esaminato, l’auto era stata comprata nel 2018 e quindi, essendo decorso il quadriennio, la spesa di circa 4.000 euro non poteva piú essere portata in detrazione.
Il medesimo principio, ma con effetti opposti, si applica alla possibilità di acquistare un nuovo veicolo. Sempre lo stesso contribuente, avendo acquistato l’auto nel 2018, ha ormai superato il limite dei quattro anni. Può quindi procedere all’acquisto di un nuovo mezzo beneficiando nuovamente di tutte le agevolazioni – Iva al 4% e detrazione Irpef del 19% – anche senza dover vendere o rottamare il vecchio veicolo. La norma, infatti, impedisce di cumulare i benefici su due auto nello stesso arco di tempo, ma allo scadere del quadriennio la possibilità si rinnova integralmente, garantendo cosí un ricambio del parco auto senza penalizzazioni fiscali per chi ha necessità di mezzi sempre efficienti e adattati alle proprie esigenze motorie.




