Detrazione Iva, l’Europa bacchetta l’Italia: la fattura in ritardo non fa perdere il diritto

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il quadro normativo nazionale in materia di detrazione dell’Iva subisce una nuova, significativa scossa da Lussemburgo, e la direzione tracciata dai giudici europei appare sempre più netta nel privilegiare la sostanza dell’operazione economica rispetto a formalismi che rischiano di comprimere un diritto fondamentale per i soggetti passivi d’imposta. Con la sentenza depositata l’11 febbraio, relativa alla causa T-689/24, il Tribunale dell’Unione europea è tornato a pronunciarsi sul delicato tema della detrazione, stabilendo un principio destinato a produrre effetti anche sull’ordinamento italiano, da tempo in bilico tra prassi amministrative restrittive e un diritto unionale che guarda con favore alla neutralità del tributo -1. La questione, all’apparenza tecnica, riguarda nello specifico la sorte delle fatture cosiddette “a cavallo d’anno”, ovvero quei documenti ricevuti dal contribuente in un periodo d’imposta successivo a quello in cui l’operazione è stata effettivamente compiuta e l’imposta è divenuta esigibile.

I giudici del Tribunale UE, nel dirimere una controversia che vedeva coinvolta una società polacca, hanno infatti chiarito che le normative nazionali le quali subordinano l’esercizio della detrazione alla ricezione della fattura entro lo stesso periodo d’imposta in cui è sorta l’esigibilità si pongono in aperto contrasto con i principi cardine della direttiva 2006/112/CE, in particolare con gli articoli 167, 168 e 178 -2. Nel caso di specie, l’amministrazione fiscale polacca negava la detrazione per acquisti di gas ed energia elettrica – operazioni per le quali l’Iva era divenuta esigibile in un determinato anno – per il solo fatto che le relative fatture erano materialmente pervenute alla società nell’anno solare successivo, sebbene ciò fosse avvenuto ben prima del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di competenza -9.

La pronuncia, se da un lato si inserisce in un solco giurisprudenziale ben delineato, dall’altro opera un distinguo fondamentale rispetto a precedenti arresti, come il celebre caso C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH. In quell’occasione, la Corte di Giustizia aveva legittimato il differimento della detrazione al momento del possesso della fattura, ma in una fattispecie in cui il contribuente, al tempo della dichiarazione, non era ancora in possesso del documento. Nel caso odierno, invece, la società polacca deteneva regolarmente la fattura al momento della presentazione della dichiarazione, rendendo di fatto irragionevole – oltre che lesivo del principio di neutralità fiscale – posticipare un diritto che poteva essere esercitato già in quella sede -1. Il diritto alla detrazione, ricordano i giudici, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, e il possesso della fattura, pur costituendo un requisito formale essenziale, non può trasformarsi in una condizione tale da vanificare la possibilità di esercitare il diritto nel periodo di competenza se il documento è comunque disponibile in tempo utile.

La distanza del fisco italiano e il nodo delle fatture a cavallo d’anno

La sentenza finisce inevitabilmente per illuminare una criticità storica del sistema fiscale italiano, la cui disciplina positiva, cristallizzata nell’articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998, ha sempre adottato un approccio formalistico che oggi appare difficilmente conciliabile con i dettami comunitari. L’Agenzia delle Entrate, forti anche di una lettura restrittiva del caso Terra Baubedarf-Handel GmbH, hanno costantemente richiesto, per la detrazione nell’anno di competenza, il duplice requisito dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura entro il medesimo anno. In pratica, se un bene o un servizio viene ricevuto a dicembre 2026, ma la fattura arriva a gennaio 2027, secondo l’interpretazione ministeriale la detrazione sarebbe stata possibile solo nella dichiarazione relativa al 2027, con un differimento che incide sulla liquidità e sulla corretta rappresentazione contabile del periodo.

La sentenza T-689/24, invece, apre uno spiraglio per una diversa interpretazione, consentendo di fatto una sorta di retroattività “tecnica”: se la fattura perviene, poniamo, nel gennaio del 2027, ma entro il termine (oggi ordinariamente il 30 aprile) per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente, la detrazione ben potrebbe essere esercitata in tale dichiarazione, rettificando la liquidazione già operata o esponendo direttamente l’imposta nel computo annuale -6. Questo orientamento, che privilegia la sostanza economica dell’operazione rispetto alla mera tempistica documentale, è del resto in linea con la giurisprudenza nazionale più recente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27238 del 2025, ha infatti ribadito che il meccanismo della detrazione è funzionale a garantire la neutralità dell’Iva, e che la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della fattura, per esempio, non può assurgere a requisito ulteriore per accedere al beneficio, non essendo previsto né dalla direttiva né dal decreto Iva interno -2.

I riflessi pratici sulle imprese e il ruolo della riforma fiscale

La pronuncia del Tribunale UE si inserisce in un contesto, quello italiano, già segnato da numerosi contrasti tra norme interne e diritto unionale in materia di Iva. Si pensi, solo per citare un esempio paradigmatico, alla tormentata vicenda delle società di comodo e alla recente giurisprudenza della Cassazione che, in linea con la Corte di Giustizia (causa C-341/22), ha più volte disapplicato l’articolo 30 della Legge n. 724 del 1994 nella parte in cui escludeva il diritto alla detrazione per le società considerate non operative sulla base di mere presunzioni legate ai ricavi. Anche in quel caso, il principio cardine è stato il medesimo: il diritto alla detrazione, una volta che sussistano i presupposti sostanziali (l’effettuazione di un’operazione soggetta a imposta da parte di un soggetto passivo), non può essere limitato da norme nazionali che introducono formalismi o presunzioni eccessivi e sproporzionati.

Per le imprese italiane che si trovano a gestire forniture continuative, soprattutto nel campo dei servizi e delle utilities dove le fatture di conguaglio o di consumi arrivano spesso a consuntivo, il principio sancito dalla sentenza T-689/24 rappresenta un’opportunità per ripensare le proprie modalità di dichiarazione. Resta tuttavia da capire quale sarà l’atteggiamento dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo. Il legislatore nazionale, peraltro, aveva già mostrato di voler recepire lo spirito comunitario con la legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023). L’articolo 7 di quella legge delegava infatti il Governo a emanare decreti legislativi per superare le discrepanze, prevedendo che per le operazioni la cui esigibilità cade in un anno e la fattura perviene in quello successivo, la detrazione possa essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno di ricezione -1. Tuttavia, a distanza di tempo, molti di quei decreti attuativi non hanno ancora visto la luce, lasciando le imprese in una zona d’ombra in cui la certezza del diritto è affidata più alla capacità dei giudici tributari di disapplicare le norme interne che a un intervento organico del Parlamento. In questo scenario, la sentenza dell’11 febbraio diventa non solo un monito, ma un parametro interpretativo immediatamente efficace, che i contribuenti potranno invocare in sede contenziosa per rivendicare un diritto che la stessa Europa considera intangibile.

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