Pensioni, l’Inps allarga l’esenzione Irpef a tutte le vittime del dovere
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Redazione Economia
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Con la circolare numero 51 del 30 aprile 2026, l’Inps ha ufficialmente sancito una svolta epocale per quanto riguarda il regime fiscale applicato ai trattamenti pensionistici riconosciuti a una categoria specifica di cittadini, quelli che hanno ottenuto lo status di vittima del dovere. L’istituto guidato da Pasquale Tridico, recependo un indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione – che aveva di fatto smantellato la precedente prassi limitativa – ha esteso l’agevolazione a tutte le mensilità percepite dagli aventi diritto, senza più distinguere se queste siano causalmente legate o meno all’evento che ha generato il riconoscimento dello status. Viene così superato, e non senza una certa enfasi da parte degli addetti ai lavori, l’approccio restrittivo che, per quasi un decennio, aveva costretto migliaia di soggetti a un contenzioso estenuante per vedersi riconoscere un diritto che la legge n. 232 del 2016 aveva già previsto in termini piuttosto ampi.
L’addio al “nesso causale”: una vittoria della Cassazione
La novità principale, che emerge con chiarezza dalle pieghe del documento pubblicato dall’Istituto, risiede proprio nell’aver archiviato la vecchia distinzione tra pensione “privilegiata” (quella direttamente collegata all’infortunio o alla malattia contratta in servizio) e altre eventuali rendite. In precedenza, come ricostruito da diverse fonti sindacali, l’esenzione dall’Irpef e dalle addizionali regionali era limitata esclusivamente al trattamento collegato all’evento lesivo; il resto, magari una pensione integrativa o un assegno maturato in un’altra gestione, veniva regolarmente tassato. La Cassazione, con una serie di interventi tra cui spicca l’ordinanza n. 4873 del febbraio 2025, ha però chiarito che il legislatore non aveva mai voluto porre quel limite, e che anzi la ratio della norma fosse quella di garantire una tutela piena e non meramente simbolica. L’Agenzia delle Entrate, dapprima restia, si è allineata con la risoluzione n. 68 del dicembre 2025, lasciando all’Inps il compito di mettere in pratica il nuovo corso.
Decorrenza 2026 e la procedura per i rimborsi arretrati
Per quanto riguarda gli aspetti pratici, che spesso creano i maggiori grattacapi ai pensionati, la circolare specifica che la nuova esenzione totale opera a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In soldoni, da gennaio di quest’anno, l’Inps – che funge da sostituto d’imposta – non dovrà più applicare alcuna trattenuta fiscale su nessuno dei ratei pensionistici erogati a chi rientra in questa tutela. Se, nei primi mesi del 2026, qualche ritenuta fosse stata già erroneamente operata in attesa del chiarimento normativo, l’istituto provvederà al rimborso d’ufficio nei ratei successivi. Una precisazione, questa, che restituisce serenità a chi temeva di dover subire ulteriori attese burocratiche.
Il capitolo dei periodi precedenti: una battaglia ancora aperta nei cassetti fiscali
Discorso diverso, lo si deve subito evidenziare, per quanto concerne gli anni di imposta vecchi, cioè quelli antecedenti al 2026. Se un cittadino ha pagato le tasse su pensioni che oggi si scopre essere esenti tra il 2017 e il 2025, l’iter non è automatico. In questi casi, precisa la circolare n. 51, l’interessato deve attivarsi personalmente, presentando istanza di rimborso direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un semplice adempimento pro forma, ma di una procedura che richiede la documentazione comprovante il possesso dello status di vittima del dovere o di equiparato, e che andrà ripetuta probabilmente per ciascuna annualità. È un passaggio delicato, quello dei conteggi arretrati, destinato a tenere banco nei prossimi mesi tra gli studi dei patronati, chiamati ora a fornire assistenza a una platea che, per la prima volta, vede riconosciuta una tutela piena su tutti i fronti della previdenza.




