AI Act, dal 2 agosto scattano gli obblighi di trasparenza per chi usa chatbot e IA generativa
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Redazione Economia
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Dal 2 agosto 2026, l'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act, ha reso operativi in tutti i 27 Stati membri gli obblighi di trasparenza per chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con persone o generano contenuti sintetici come testo, audio, immagini o video. La data ha segnato l'applicabilità diretta delle norme, senza necessità di leggi nazionali di recepimento, a un anno esatto dall'entrata in vigore della Legge italiana 132/2025, che aveva avviato l'integrazione della disciplina europea nell'ordinamento nazionale.
Il decreto legislativo che assegna i controlli alle autorità italiane è stato approvato in via definitiva il 4 agosto, due giorni dopo l'entrata in vigore degli obblighi, affidando la vigilanza all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la notifica e il supporto all'innovazione, e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) per ispezioni e sanzioni.
Quattro obblighi e una proroga che riguarda solo i fornitori
L'articolo 50 del Regolamento raggruppa quattro distinti obblighi di trasparenza, ma la proroga al 2 dicembre 2026, annunciata dalla Commissione europea nelle sue FAQ ufficiali, riguarda soltanto uno di questi: la marcatura tecnica dei contenuti sintetici, limitatamente ai sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto.
Il comma 1, che impone ai fornitori di dichiarare che un sistema di IA dialoga con l'utente, e il comma 3, che obbliga a informare le persone coinvolte in sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica, sono già pienamente in vigore, così come il comma 4, che rende obbligatoria la dichiarazione di contenuti deepfake.
Le linee guida attuative pubblicate dalla Commissione il 20 luglio hanno individuato quattro ambiti specifici: chatbot e assistenti virtuali devono dichiararsi tali al primo contatto, i contenuti sintetici vanno marcati con contrassegni leggibili da macchina, l'uso di riconoscimento emotivo va segnalato, e i deepfake etichettati in modo visibile, con eccezioni per opere satiriche o artistiche e per normali operazioni di editing.
Deployer per caso: chi usa un chatbot è già soggetto alle regole
Il Regolamento definisce "deployer" chiunque utilizzi un sistema di IA sotto la propria autorità, al di fuori di un uso personale non professionale, come stabilito dall'articolo 3 del Regolamento. Questo significa che un'agenzia di comunicazione che integra un chatbot acquistato da un fornitore esterno, o uno studio legale che genera bozze di contratti tramite abbonamento, sono entrambi considerati deployer a tutti gli effetti e devono rispettare gli obblighi di trasparenza già da agosto.
Il fornitore dello strumento ha invece la proroga fino al 2 dicembre per marcare tecnicamente l'output del sistema, ma chi lo utilizza per interagire con clienti o produrre contenuti destinati al pubblico non beneficia della stessa finestra temporale. La distinzione tra i ruoli è centrale, e le PMI che spesso ignorano di rientrare nella definizione di deployer potrebbero essere le prime a finire nel mirino dei controlli, in un sistema di vigilanza che si sta ora avviando.
Il regime sanzionatorio: tre soglie di sanzione per diverse violazioni
L'AI Act non prevede un'unica sanzione, ma tre distinte soglie in base alla gravità della violazione, come specificato all'articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689. Per le pratiche vietate, come il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, la multa può arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.
La violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50, che include l'omessa dichiarazione dell'uso di chatbot o la mancata etichettatura di contenuti generati dall'IA, comporta invece sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato globale annuo. Per le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità, l'importo scende a 7,5 milioni di euro o all'1% del fatturato.
Per le PMI, comprese le start-up, si applica l'importo più basso tra le due opzioni percentuali o fisse previste per ciascuna fattispecie, mentre il capo XII del regolamento, che rende esigibili queste cifre, è già operativo dal 2 agosto 2025.
Trasparenza e spiegabilità: il diritto di fronte alla scatola nera
La disciplina europea impone requisiti di trasparenza e supervisione umana, in particolare per i sistemi ad alto rischio, ma il diritto si trova a confrontarsi con l'opacità intrinseca di molti modelli di IA, dove il percorso dall'input all'output rimane spesso oscuro. L'articolo 13 dell'AI Act richiede che questi sistemi siano progettati con un livello di trasparenza sufficiente a consentire agli utilizzatori di interpretarne l'output, mentre l'articolo 14 introduce l'obbligo di sorveglianza umana, presupponendo che le persone incaricate comprendano capacità e limiti del sistema.
In ambiti come quello bancario e assicurativo, dove i sistemi ad alto rischio valutano l'affidabilità creditizia o determinano i prezzi delle polizze, la spiegabilità diventa essenziale per verificare la correttezza dell'output e individuare eventuali bias. A ciò si aggiunge il diritto, sancito dall'articolo 86, per le persone interessate da decisioni che producono effetti giuridici, di ottenere dal deployer spiegazioni chiare sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale, un aspetto che deve coordinarsi con il GDPR in materia di processi decisionali automatizzati.
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