Regime forfettario 2026, l’Agenzia delle Entrate dà il via libera al contratto di rete ma mette in guardia dalle società di fatto
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Redazione Economia
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Il panorama fiscale italiano, si sa, è costellato di cautele e timori, specialmente per quei contribuenti che hanno scelto di aderire al regime forfettario. La paura di incorrere in una delle cause di esclusione, perdendo così un trattamento agevolato che per molti rappresenta una boccata d’ossigeno, ha spesso frenato iniziative di collaborazione strutturata. Un freno che, con la recente pubblicazione della Risposta n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di allentare, offrendo un chiarimento tanto atteso. L’istanza di interpello, presentata da un professionista in regime forfettario, verteva sulla possibilità di aderire a una rete-contratto tra colleghi, avvalendosi per giunta dell’istituto della codatorialità per la gestione condivisa del personale dipendente, senza per questo vedersi preclusa la strada del regime agevolato -4.
Il nodo centrale da sciogliere, per l’amministrazione finanziaria, era se una partecipazione di questo tipo potesse configurare la causa ostativa prevista dalla lettera d) del comma 57 della legge n. 190/2014. Tale norma, com’è noto, impedisce l’accesso o la permanenza nel regime forfettario a coloro che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata. La risposta del Fisco, dopo un’analisi approfondita della natura giuridica della rete-contratto, è stata netta: questo strumento, disciplinato dall’articolo 12, comma 3, della legge n. 81/2017, non possiede autonoma soggettività tributaria -2. Significa che i costi e i ricavi generati dall’attuazione del programma comune restano imputati direttamente a ciascun professionista, ciascuno con il proprio regime fiscale, senza che si venga a creare un nuovo soggetto imponibile.
Il rischio concreto, però, si annida nella sostanza e non nella forma
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha voluto puntualizzare un aspetto di fondamentale importanza: il via libera non è incondizionato. Se l’assetto operativo della rete dovesse, nei fatti, tradursi in una società di fatto, allora la causa ostativa scatterebbe immediatamente -6. Il discrimine, come spesso accade in materia tributaria, è nella realtà fattuale più che nella volontà dichiarata. Se dalla collaborazione emergesse una gestione unitaria dell’attività, una tale confusione organizzativa e patrimoniale da far emergere un’impresa collettiva, con ripartizione degli utili solo formalmente imputabile ai singoli, allora ci si troverebbe di fronte a una fattispecie societaria di fatto, equiparabile a una snc. E questa, senza dubbio, rappresenta una delle ipotesi che la legge considera ostative.
Parallelamente a questi chiarimenti sulla collaborazione tra professionisti, il 2026 si apre con la conferma di alcune regole cardine per il regime forfettario, insieme a qualche ritocco che amplia la platea dei possibili beneficiari. La Legge di Bilancio per il 2026 ha infatti mantenuto inalterato il tetto dei ricavi o compensi, fissato a 85.000 euro, superato il quale si è espulsi dal regime, seppur con meccanismi diversi a seconda dell’entità dello sforamento -1. La novità più rilevante, in continuità con quanto già sperimentato nel 2025, riguarda l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia massima di redditi da lavoro dipendente o pensione che un contribuente può percepire senza pregiudicare l’accesso alla flat tax -5. Una modifica, questa, che come sottolineano gli esperti, non è strutturale ma è stata confermata per il solo anno in corso, con l’effetto di permettere a un maggior numero di dipendenti e pensionati di affiancare alla loro posizione un’attività autonoma in regime agevolato, a patto di non superare il nuovo tetto -7.
Le verifiche del Fisco si fanno più serrate, anche per i forfettari
Confermata anche per il 2026 la necessità di monitorare con attenzione le spese per il personale, che non possono eccedere i 20.000 euro lordi annui, e l’obbligo di non collaborare in maniera prevalente con un ex datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, forse anche in virtù di questa maggiore stabilità normativa, sta intensificando i controlli sugli incassi, incrociando i dati provenienti dalla fatturazione elettronica, dai pagamenti tracciati e dalle piattaforme digitali -3. Una maggiore digitalizzazione che, se da un lato semplifica gli adempimenti, dall’altro rende più agevole per il Fisco individuare eventuali anomalie o superamenti delle soglie. I contribuenti, in particolare quelli che, come il medico protagonista dell’interpello, vogliono esplorare forme di collaborazione professionale, devono quindi procedere con il necessario supporto tecnico, verificando che l’operatività concreta della rete non finisca per trasformare un’opportunità di crescita in un’involontaria causa di esclusione dal regime.




