Partite Iva, tax day del 20 luglio 2026: saldo e primo acconto, scadenze e proroghe

Partite Iva, tax day del 20 luglio 2026: saldo e primo acconto, scadenze e proroghe
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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il mese di luglio si conferma, anche per quest'anno, il periodo più caldo per gli adempimenti fiscali dei contribuenti italiani, con un calendario fitto di scadenze che coinvolgono diverse categorie. Al centro dell'attenzione, come da tradizione, vi è la data del 20 luglio, che rappresenta il cosiddetto tax day per i titolari di partita Iva e, in particolare, per coloro che aderiscono al regime forfettario o che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.

Entro questo termine, infatti, è previsto il versamento del saldo delle imposte relative all'anno d'imposta 2025 e del primo acconto per il 2026, un appuntamento che richiede un'attenta pianificazione da parte di imprese e professionisti.

Le scadenze di luglio e il calendario fiscale

Il calendario fiscale del mese di luglio si articola in più fasi, a seconda del soggetto interessato e delle opzioni di pagamento scelte. La prima scadenza degna di nota è quella del 16 luglio, che riguarda i contribuenti che avevano già iniziato i pagamenti di saldo e primo acconto a partire dal 30 giugno e che hanno optato per la rateizzazione delle somme dovute.

La data del 20 luglio, tuttavia, è quella che catalizza maggiormente l'attenzione, rappresentando il termine ultimo per una platea ben definita di contribuenti che beneficiano di una proroga rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno.

Un'ulteriore scadenza è poi prevista per il 30 luglio, che interessa quei soggetti che, pur non rientrando nelle categorie beneficiarie della proroga al 20 luglio, hanno scelto di posticipare il pagamento di trenta giorni rispetto alla data del 30 giugno, applicando però una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse per il rinvio. Il differimento della scadenza al 20 luglio non rappresenta un semplice slittamento formale, ma risponde anche all'esigenza di gestire le complicazioni tecniche emerse in questo periodo.

Nel corso delle scorse settimane, si era infatti verificato un parziale blocco del portale della dichiarazione precompilata, che aveva impedito la consultazione delle dichiarazioni dei redditi 2025, creando non pochi intoppi per gli intermediari e i contribuenti impegnati nelle attività di chiusura dei dichiarativi.

I contribuenti interessati: partite Iva, forfettari e soggetti ISA

La platea dei contribuenti chiamati al versamento entro il 20 luglio è piuttosto ampia e comprende, in primo luogo, i titolari di partita Iva che applicano gli ISA, i contribuenti in regime forfettario e coloro che aderiscono al regime di vantaggio. La proroga, come già accennato, è stata introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, noto anche come "Decreto carburanti quater", che ha spostato dal 30 giugno al 20 luglio il termine per i versamenti fiscali, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Per i forfettari, il calcolo dell'imposta da versare si basa sul modello Redditi Persone Fisiche 2026, e in particolare sul quadro LM, dedicato proprio ai contribuenti che aderiscono a questo regime agevolato. Un'importante novità introdotta per il 2026 riguarda la presenza, all'interno del quadro LM della dichiarazione precompilata, dei contributi previdenziali che possono essere portati in deduzione, una semplificazione che evita al contribuente l'inserimento manuale dei dati.

La scadenza del 20 luglio si applica anche, come chiarito dalla prassi amministrativa, agli ex titolari di partita Iva che hanno cessato l'attività, i quali mantengono comunque il diritto di beneficiare del differimento dei termini di versamento.

Le conseguenze del ritardo e la maggiorazione raddoppiata

Per chi dovesse trovarsi in difficoltà e non riuscisse a onorare il pagamento entro la data del 20 luglio, la normativa prevede la possibilità di un ulteriore rinvio, ma a condizioni decisamente meno favorevoli. La scadenza del 20 luglio, infatti, rappresenta il limite entro cui effettuare il versamento senza aggravi, poiché, per chi sceglierà di pagare dal giorno successivo e fino al 20 agosto, scatterà una maggiorazione raddoppiata rispetto alla misura canonica.

Il tasso di interesse per il rinvio passa, in questo caso, dallo 0,40 per cento allo 0,80 per cento, un raddoppio che rende particolarmente oneroso l'ulteriore slittamento del pagamento. Questo meccanismo, come evidenziato dalle fonti, è stato pensato per incentivare il rispetto della scadenza principale, scoraggiando al contempo un utilizzo indiscriminato del differimento.

L'eccezione legata al periodo di sospensione estiva dei termini, che quest'anno cade il 19 agosto, ha reso necessario un adeguamento delle regole per il computo dei trenta giorni successivi.

Rottamazione quinquies e split payment: le altre scadenze

Oltre al tax day del 20 luglio, il mese di luglio è segnato da altre scadenze di rilievo, tra cui quelle relative alla Rottamazione quinquies e al meccanismo dello split payment. Per quanto riguarda la definizione agevolata dei debiti tributari, noto come Rottamazione quinquies, è stata disposta una proroga del termine per l'adesione da parte dei Comuni, che ora hanno tempo fino al 31 luglio 2026 per deliberare e comunicare la propria partecipazione.

Questo slittamento, come spiegato dall'ANCI, si è reso necessario per permettere agli enti locali, molti dei quali coinvolti nelle recenti tornate elettorali, di completare l'iter amministrativo. La proroga ha inoltre spostato in avanti le successive scadenze operative per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per i debitori interessati, con la nuova finestra temporale per la presentazione della dichiarazione di adesione che si aprirà il 16 ottobre per chiudersi il 15 dicembre 2026.

Sul fronte dello split payment, il meccanismo di scissione dei pagamenti dell'Iva, il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare la misura fino al 30 giugno 2029, garantendo la continuità operativa anche dopo la scadenza del 30 giugno 2026.

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