Sostituzione del pos con stesso terminal id: serve una nuova comunicazione per il collegamento al registratore telematico?
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Redazione Economia
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Un caso pratico, quello del cliente che a febbraio ha sostituito il proprio Pos, sta facendo emergere un dubbio ricorrente tra gli esercenti alle prese con la nuova disciplina sull’integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La vicenda, apparentemente di dettaglio, tocca il nodo centrale della procedura avviata dall’Agenzia delle Entrate: se il nuovo dispositivo, pur essendo fisicamente diverso dal precedente, conserva lo stesso identificativo univoco – il cosiddetto terminal ID – l’operatore potrebbe aver già assolto all’obbligo senza rendersene conto. Nel caso specifico, il rimpiazzo è avvenuto a febbraio e il vecchio Pos sarebbe dovuto essere disattivato, con l’intenzione di procedere poi al collegamento del nuovo entro i termini previsti. La circostanza che entrambi i dispositivi appartengano allo stesso istituto di credito ha indotto a un primo confronto tra le ricevute di pagamento, dal quale è emerso che il numero terminale riportato è identico per entrambi.
Identico terminal id, nessuna nuova comunicazione
La banca, interpellata in merito, ha confermato la circostanza: il terminal ID non è mutato. Ed è proprio su questo elemento che si gioca la semplificazione prevista dalle stesse FAQ dell’Agenzia delle Entrate. Se il nuovo Pos mantiene l’identificativo univoco già in precedenza comunicato e già correttamente abbinato al registratore telematico, non è necessario inoltrare una nuova comunicazione; il collegamento, insomma, resta valido perché l’architettura del sistema riconosce il dato tecnico come invariato. Chi ha effettuato la sostituzione in queste condizioni si trova quindi in una posizione diversa rispetto a chi cambia fornitore o ottiene un dispositivo con un ID completamente nuovo, scenario quest’ultimo che invece imporrebbe l’aggiornamento dei dati attraverso il portale “Fatture e corrispettivi”.
Le nuove faq del 25 marzo e la scadenza del 20 aprile
L’Agenzia delle Entrate, con l’aggiornamento delle FAQ pubblicato il 25 marzo 2026, ha fornito chiarimenti che vanno proprio in questa direzione, specificando le modalità operative per i casi limite, tra cui le cessioni senza pagamento e le attività fuori sede. I nuovi quesiti (nn. 29 e 30) si inseriscono in un percorso ben definito: la procedura web per il collegamento è attiva dal 5 marzo e, per i dispositivi già in uso alla data del 1° gennaio 2026, la prima comunicazione obbligatoria deve essere effettuata entro il prossimo 20 aprile. L’impalcatura normativa, del resto, affonda le radici nella Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che ha modificato il decreto legislativo 127 del 2015 per imporre, a partire dal primo gennaio di quest’anno, l’integrazione piena tra la registrazione dei corrispettivi e il pagamento elettronico.
Il provvedimento di ottobre e l’abbinamento logico
A dettare le regole tecniche per effettuare quell’abbinamento, che è esclusivamente logico all’interno del portale dell’Agenzia, è stato il provvedimento direttoriale del 31 ottobre 2025. Si tratta di un meccanismo che prescinde dalla fisicità del dispositivo: ciò che conta è che il terminale di pagamento trasmetta i dati al registratore telematico in modo da garantire la tracciabilità del flusso, senza soluzione di continuità. Per questo motivo, nel caso di sostituzione di un Pos con un altro che mantiene lo stesso ID, non viene meno la continuità operativa richiesta dalla norma, né si genera l’obbligo di una nuova comunicazione formale. Il dubbio del contribuente, che temeva di aver perso la scadenza del 20 aprile per il nuovo apparecchio, si risolve quindi nella verifica documentale: se le ricevute dei due dispositivi riportano lo stesso numero terminale, il collegamento preesistente tiene.
Pagamenti differiti e attività ambulanti: gli altri casi chiariti
Le FAQ del 25 marzo hanno affrontato anche altre due fattispecie rilevanti: quella dei pagamenti differiti – dove la registrazione del corrispettivo e l’incasso non avvengono contestualmente – e quella degli operatori ambulanti o comunque delle attività che operano fuori sede. In entrambi i casi l’Agenzia ha ribadito che il principio cardine rimane la tracciabilità dell’operazione, senza ammettere soluzioni di comodo che possano disarticolare l’obbligo di integrazione. Per gli esercenti che nei mesi scorsi hanno sostituito il proprio Pos – magari mantenendo lo stesso terminal ID come accaduto al cliente in questione – la strada è dunque quella di conservare la documentazione che attesta l’identità del numero e di verificare, eventualmente tramite il proprio istituto di credito, l’effettiva invariabilità dell’identificativo.




