Il bonus fotovoltaico 2026 tra aliquote differenziate, obblighi enea e possibilità di detrarre l’accumulo
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Redazione Economia
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Nel 2026 il quadro delle agevolazioni fiscali per gli impianti che sfruttano l’energia solare si articola su un doppio binario, definito dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalla natura stessa dell’intervento: se si parla di fotovoltaico o, invece, di solare termico. La prima distinzione, quella che incide direttamente sulla percentuale di detrazione spettante, riguarda il tipo di abitazione presso cui vengono eseguiti i lavori. Per la prima casa, infatti, il bonus fotovoltaico arriva a coprire il 50% della spesa sostenuta; diverso il caso delle abitazioni diverse dalla prima, per le quali l’aliquota scende al 36%. A restare invariato, in entrambe le ipotesi, è il tetto di spesa ammesso all’agevolazione, fissato in 96.000 euro per unità immobiliare, a patto che a sostenere i costi – documentati e tracciabili – siano contribuenti soggetti a Irpef titolari di un diritto reale sull’immobile.
L’accesso all’agevolazione, però, non si esaurisce nella semplice scelta dell’impianto. Per i sistemi fotovoltaici, in particolare, assume un peso determinante l’eventuale integrazione con un accumulo, cioè con quella componente che consente di conservare l’energia prodotta per un utilizzo differito. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento puntuale: la detrazione fiscale per l’accumulo è ammessa, ma solo a condizione che questo risulti collegato all’impianto fotovoltaico e che venga rispettato un adempimento stringente, ovvero l’invio della documentazione all’ENEA entro novanta giorni dal termine dei lavori o, se successivo, dalla data del collaudo.
A rendere più articolato il perimetro delle agevolazioni concorre poi la distinzione tra fotovoltaico e solare termico, due tecnologie che rispondono a esigenze differenti – la prima finalizzata alla produzione di energia elettrica, la seconda destinata alla produzione di acqua calda sanitaria – ma che rientrano entrambe nel perimetro dell’Ecobonus. Per i pannelli solari termici, l’agevolazione segue criteri in parte sovrapponibili: anche in questo caso, a fare la differenza è la tipologia di immobile, con aliquote che possono arrivare al 50% per gli interventi sulla prima casa, fermo restando il medesimo limite di spesa e l’obbligo di rispettare gli stessi canali di trasmissione dei dati all’ENEA, condizione imprescindibile per non decadere dal beneficio.
I requisiti soggettivi e l’onere della documentazione
Non tutti i contribuenti, però, possono accedere alle due misure. La normativa circoscrive la platea dei beneficiari a coloro che sono titolari di un diritto sull’immobile – proprietà, nuda proprietà, usufrutto o altro diritto reale – e che sostengono le spese in prima persona, con bonifici parlanti o altri strumenti di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità. A questi si aggiunge la necessità che gli interventi rispettino i requisiti tecnici previsti dalla disciplina sulle ristrutturazioni edilizie o, nel caso del solare termico, quelli stabiliti per l’efficienza energetica. La documentazione, in ogni caso, deve essere conservata con cura: dalla scheda tecnica dell’impianto alla certificazione di conformità, fino alla comunicazione all’ENEA, il cui invio costituisce un passaggio decisivo per la corretta fruizione della detrazione.
L’invio all’ENEA e le tempistiche da rispettare
Uno degli aspetti più delicati, soprattutto per chi sceglie di integrare un accumulo all’impianto fotovoltaico, riguarda i tempi di trasmissione dei dati all’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Il termine perentorio dei novanta giorni – decorrenti dalla fine dei lavori o dal collaudo – è lo stesso che vale per gli interventi di efficientamento energetico, ma con una particolarità: la detrazione sull’accumulo non può prescindere dalla verifica che quest’ultimo sia funzionalmente collegato al fotovoltaico. In assenza di tale connessione, o in caso di comunicazione tardiva, l’agevolazione decade, trasformando una spesa programmata in un costo integralmente a carico del contribuente.
Le modalità di pagamento e la ripartizione della detrazione
Per concretizzare il beneficio, infine, occorre rispettare le procedure relative alle modalità di pagamento e alla ripartizione della detrazione in dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute, come previsto per il bonus ristrutturazioni e per l’Ecobonus, devono essere effettuate con strumenti che assicurino la tracciabilità, e la detrazione – che si tratti del 50% o del 36% – va suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. La scelta tra le due aliquote, nel caso del fotovoltaico, dipende esclusivamente dalla qualifica dell’immobile come prima casa, mentre per il solare termico si applicano le stesse regole, con la differenza che in quest’ultimo caso l’intervento viene inquadrato nell’ambito dell’efficientamento energetico, con i relativi benefici in termini di aliquota massima e di perimetrazione degli interventi ammessi.




