Un cassiere di Siena vince la causa, la sentenza: “Il test del carrello nuoce alla salute”
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Redazione Interno
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Una sentenza del lavoro, emessa alla fine dello scorso dicembre, ha riportato dietro la cassa di un supermercato Pam a Siena un cassiere ingiustamente licenziato. Il giudice Delio Cammarosano, accogliendo le tesi del legale della Cgil, non ha solo ordinato il reintegro, ma ha scritto una motivazione che, secondo le parti in causa, potrebbe segnare un punto di svolta nella difesa dei dipendenti dai cosiddetti “test della fedeltà”. La vicenda, infatti, trae origine dalla pratica aziendale di sottoporre i cassieri a controlli a sorpresa, simulando tentativi di furto attraverso l’introduzione clandestina di merce non scannerizzata nei carrelli della spesa, per poi sanzionare o, come in questo caso, licenziare chi non la intercetta. Una prassi che, a ben vedere, pareva ormai consolidata in certi ambienti della grande distribuzione, ma che adesso un tribunale ha messo radicalmente in discussione, individuandone i profili di illegittimità.
Le ragioni di una sentenza “storica”
«È una sentenza che fa storia», ha affermato senza mezzi termini l’avvocato Andrea Stramaccia, il quale ha patrocinato il lavoratore. Il principio fissato dal giudice è tanto chiaro quanto potenzialmente dirompente: il test del carrello, nelle modalità in cui viene condotto, «nuoce alla salute» del dipendente. Questo, in sostanza, perché violerebbe il dettato dell’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo ineludibile di proteggere l’integrità fisica e morale della persona che ha alle sue dipendenze. Creare, dunque, un contesto lavorativo in cui si tende deliberatamente una trappola al cassiere, caricandolo di un’ulteriore e non dichiarata responsabilità di vigilanza, configura secondo il tribunale una palese trasgressione a quel dovere di tutela. Non si tratta, quindi, di un semplice errore procedurale, ma di una lesione profonda dei diritti fondamentali della persona sul luogo di lavoro.
Una pratica discriminatoria e scorretta
Il giudice, nelle sue considerazioni, ha scavato oltre la superficie, definendo la pratica anche come “persecutoria” e discriminatoria. La simulazione di furto, affidata a ispettori aziendali senza che il cassiere ne fosse a conoscenza e senza una formazione specifica e preventiva, violerebbe i basilari principi di correttezza e buona fede che devono informare ogni rapporto di collaborazione. A ciò si aggiunge un elemento di potenziale disparità di trattamento legato all’età, poiché simili meccanismi di controllo pressante e ansioso potrebbero gravare in modo sproporzionato su lavoratori più avanti con gli anni. Il punto cruciale, tuttavia, resta lo spostamento indebito di mansioni: al cassiere, che ha il compito primario di gestire gli incassi e il rapporto con la clientela, vengono di fatto assegnate, all’insaputa e senza retribuzione aggiuntiva, responsabilità proprie degli addetti all’antitaccheggio, sovvertendo l’organizzazione del lavoro e le precise attribuzioni contrattuali.
Il reintegro e le prospettive
La conseguenza immediata della sentenza, che ha stabilito l’illegittimità del provvedimento di ottobre, è stata l’obbligo per l’azienda di reintegrare il dipendente nel suo precedente ruolo, riconoscendogli anche tutte le retribuzioni perdute nel periodo di assenza forzata. Il caso, benché circoscritto a una singola persona e a un preciso contesto aziendale, apre riflessioni di ampio respiro su metodi di controllo del personale sempre più invasivi e sul loro confine con la vessazione. La giurisprudenza, del resto, ha più volte ribadito che l’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore non può mai tradursi in una compressione della dignità del lavoratore, principio che trova ora un’applicazione concreta e particolarmente significativa in un settore, come quello della grande distribuzione, ad alta intensità di manodopera e spesso teatro di tensioni.




