Pignoramenti e fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette i dati a disposizione della Riscossione
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Redazione Economia
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Con il provvedimento n. 153611 del 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla condivisione – tramite canali telematici protetti – di una mole significativa di dati relativi alle fatture elettroniche, cedendoli all’Agente della riscossione per rendere più chirurgiche le attività di recupero coattivo dei crediti fiscali. L’attuazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 117, della legge n.
199/2025) amplia di fatto il patrimonio informativo a disposizione dell’ente preposto alla riscossione; in questa prima fase, la trasmissione delle informazioni avviene via posta elettronica certificata, con file protetti da password, mentre in seguito sarà implementato un servizio automatizzato. L’obiettivo, come si legge nella relazione tecnica alla manovra finanziaria, è agevolare l’analisi mirata all’avvio di procedure esecutive, riducendo i tempi di individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è possibile procedere al pignoramento presso terzi.
Dalla fattura al pignoramento, il meccanismo dei rapporti Iva
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà consultare, relativamente ai debitori iscritti a ruolo e ai loro coobbligati, la somma complessiva dei corrispettivi e il numero delle fatture emesse verso uno stesso soggetto, limitatamente alle operazioni tra partite Iva effettuate nei sei mesi antecedenti la messa a disposizione dei dati.
Non si tratta, è bene sottolinearlo, dell’accesso al singolo documento fiscale nel dettaglio, ma di un’aggregazione che restituisce la fotografia del rapporto commerciale: se un’azienda – già titolare di un debito erariale – ha emesso decine di fatture a un cliente abituale nel semestre, quel cliente diventa un potenziale terzo pignorabile.
La procedura, dunque, non si limita più ai conti correnti bancari, ma intercetta i crediti commerciali vantati dal moroso, consentendo all’agente della riscossione di “saltare” il debitore e rivolgersi direttamente a chi, invece, deve ancora saldare la prestazione ricevuta.
Centoventimila atti esecutivi, il piano operativo per il 2026
L’offensiva, del resto, era già stata ampiamente pianificata e descritta nel piano operativo 2026 dell’ente, nel quale si fissava un obiettivo preciso: la trasmissione di circa 120.000 atti di pignoramento presso terzi entro l’anno, con una concentrazione geografica che vede Lazio, Lombardia e Campania destinatarie di circa la metà di queste notifiche.
In concreto, con la pubblicazione del provvedimento attuativo del 22 maggio, la macchina organizzativa si è messa in moto su larga scala: migliaia di atti di pignoramento sono già stati notificati agli istituti di credito, i quali – come prescrive l’articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 – devono provvedere a vincolare immediatamente le somme presenti sui conti correnti dei debitori.
La banca, ricevuta la comunicazione, non ha bisogno di un’autorizzazione preventiva del tribunale: l’ordine di pagamento all’agente della riscossione va eseguito entro sessanta giorni, un lasso temporale che la Cassazione ha qualificato come un vero e proprio “periodo di cattura” delle somme affluenti sul conto.
Le conseguenze per debitori e terzi, la gestione dei pagamenti
Per il contribuente moroso, l’effetto pratico è spesso improvviso: il conto corrente viene bloccato in tempi ristrettissimi, impedendo di fatto l’operatività quotidiana e il pagamento di fornitori o dipendenti. Per i clienti o committenti del debitore, invece, la novità si traduce in un rischio specifico: se dopo la notifica del pignoramento questi dovessero versare al proprio fornitore – magari distrattamente – somme ancora dovute, quel pagamento risulterebbe inefficace nei confronti dell’erario, con la conseguenza di dover versare nuovamente l’importo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La messa a disposizione dei dati delle fatture elettroniche, insomma, trasforma anche i normali rapporti commerciali in un’estensione de facto della procedura esecutiva: chiunque riceva beni o servizi da un soggetto iscritto a ruolo va incontro a un controllo incrociato, con la partita Iva del cessionario o committente – unitamente al codice fiscale e alla ragione sociale – che finisce dritta negli archivi utilizzati per le attività di recupero.




