Dati delle fatture elettroniche in mano al fisco per i pignoramenti: ecco come funziona
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Redazione Economia
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L’offensiva del fisco nella riscossione dei crediti arretrati, un fronte su cui si gioca una partita decisiva per le casse dello Stato, si arricchisce di un’arma tecnologicamente avanzata che trasforma il flusso quotidiano della fatturazione elettronica in un vero e proprio radar per stanare i conti correnti dei debitori.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento numero 153611 emanato lo scorso 22 maggio, ha dato attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2026, definendo le procedure attraverso cui l’Agente della riscossione potrà accedere a un patrimonio informativo finora rimasto inesplorato per queste finalità: i corrispettivi delle e-fatture e la loro frequenza negli ultimi sei mesi.
L’obiettivo dichiarato è quello di rendere molto più mirate ed efficaci le azioni esecutive, in particolare quelle che mirano a colpire i crediti che il contribuente moroso vanta nei confronti di terzi, come un cliente o un committente.
Come la riscossione utilizzerà i rapporti Iva per colpire i debitori
Il meccanismo, nello specifico, consente di superare un limite storico delle procedure di pignoramento: l’incertezza sull’esistenza e sulla consistenza dei rapporti economici attivi del debitore. A partire da ora, l’Agenzia delle Entrate potrà comunicare periodicamente all’Agente della riscossione l’ammontare complessivo delle fatture emesse da un soggetto iscritto a ruolo – o dai suoi coobbligati – verso uno stesso cliente, fornendo contestualmente anche il numero di quei documenti fiscali.
Quest’ultimo dato, il numero delle fatture, assume un rilievo particolare perché non si limita a indicare il valore economico del rapporto, ma ne certifica la continuità e la stabilità; un’informazione, questa, che trasforma un cliente occasionale in un obiettivo molto più appetibile e certo per il recupero coattivo. I dati trasmessi, a tutela della riservatezza, sono quelli strettamente indispensabili per l’azione esecutiva: codice fiscale, partita Iva, ragione sociale o nome e cognome, e il domicilio fiscale del terzo pignorabile.
Il piano operativo per i pignoramenti e la messa a disposizione dei dati
Questa nuova capacità di analisi si inserisce in un contesto operativo già orientato a un’accelerazione decisa delle procedure. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dal proprio piano operativo per l’anno in corso, sta già procedendo a un’intensa attività di notifica di atti esecutivi, con una previsione che, secondo le stime, potrebbe arrivare a centinaia di migliaia di pignoramenti concentrati soprattutto nelle regioni a maggiore densità debitoria come Lombardia, Lazio e Campania.
La novità introdotta dal provvedimento di maggio agisce come un moltiplicatore di efficacia di questo piano: invece di procedere a tentativi o su base indiziaria, l’agente della riscossione potrà ora indirizzare i pignoramenti presso terzi – ad esempio una banca o un’azienda cliente del debitore – avendo la certezza che quel determinato rapporto commerciale esiste ed è quantitativamente rilevante.
Dal punto di vista tecnico, nella prima fase di avvio, lo scambio di questi file informativi avverrà tramite posta elettronica certificata con password riservata, per poi evolversi verso un sistema automatizzato e strutturato di dialogo tra i database delle due agenzie.
Implicazioni per i contribuenti e terzi coinvolti nelle procedure
Per le imprese e i professionisti che si trovano in una posizione debitoria nei confronti del fisco, questo nuovo flusso informativo riduce drasticamente i margini di manovra; i loro crediti commerciali, prima difficili da intercettare per l’amministrazione, diventano improvvisamente trasparenti e aggredibili, con il concreto rischio di vedersi notificare un atto di pignoramento direttamente al proprio cliente. Ma il rovescio della medaglia riguarda proprio quei clienti o committenti, i cosiddetti “terzi pignorati”, che ricevono l’atto dal fisco.
Una volta notificato il provvedimento, costoro hanno l’obbligo di non versare più le somme dovute al fornitore debitore, ma di riversarle all’agente della riscossione entro i limiti del credito vantato dallo Stato. Il rischio, per il terzo, è concreto: se dopo la notifica del pignoramento si dovesse effettuare comunque il pagamento al fornitore originario, quel versamento verrebbe considerato inefficace nei confronti del fisco, esponendo il distratto pagatore alla necessità di versare le stesse somme una seconda volta, questa volta all’erario.
Le tutele minime e le modalità di trasmissione dei dati sensibili
Nonostante la portata invasiva della misura – che di fatto consegna all’agente della riscossione una mappa dei flussi di cassa in entrata dei contribuenti – il provvedimento cerca di tracciare un perimetro di legalità attraverso misure tecniche e organizzative specifiche.
L’accesso a questi dati, che includono i corrispettivi delle operazioni tra soggetti Iva, è riservato esclusivamente al personale autorizzato e preposto all’analisi per l’avvio delle procedure esecutive, nel rispetto delle normative sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati personali, come sottolineato anche dal parere del Garante della privacy.
La scelta di limitare la condivisione ai soli dati aggregati – ossia la somma dei corrispettivi degli ultimi sei mesi e il numero delle fatture – e non al dettaglio di ogni singolo documento fiscale, rappresenta un argine pensato per bilanciare l’efficienza della riscossione con la tutela del segreto commerciale e della riservatezza economica del debitore.
Nella pratica, per i contribuenti virtuosi o per coloro che hanno già regolarizzato la propria posizione tramite piani di rateizzazione in essere, questa nuova procedura non produrrà effetti immediati, rimanendo circoscritta ai casi di iscrizione a ruolo per mancato pagamento.




